Se non rispetta le indicazioni di stile previste per il condominio, la veranda costruita sul balcone può ledere l'aspetto dell'edificio. Solitamente, le verande vengono realizzate tramite vetrate e profilature di acciaio o legno prefabbricati. Ricordiamo che il decoro viene definito come il complesso dello stile e delle linee armoniche che contribuiscono a caratterizzare l'estetica dello stabile. Se in qualsiasi modo si costruiscono strutture non consone o decorazioni non in linea con le direttive estetiche previste, l'estetica del condominio verrà compromessa. Ciò vuol dire diminuire anche il suo valore economico, compresi i singolo appartamenti (per maggiori approfondimenti, confrontate l'articolo deliberato dalla Cassazione numero 1286 dell'anno 2010). Da questo si evince che una veranda può ledere l'estetica dell'edificio, se non realizzata in maniera consona.
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La costruzione della veranda su un balcone deve essere discussa e approvata in sede di assemblea condominiale. Il regolamento del condominio contiene precise normative che esplicano le linee estetiche ed architettoniche da mantenere, nel caso di una modifica di una sua parte, dal momento che opere non consone possono ledere l'aspetto generale e il valore economico degli appartamenti. L'amministratore di condominio può dunque respingere l'istanza di costruzione della veranda, se la struttura va a peggiorare l'estetica dello stabile. Respingere il progetto è pieno diritto dell'amministratore, anche nel caso in cui la struttura in questione va a peggiorare una singola parte del condominio e non l'estetica complessiva, indipendentemente dal suo valore artistico o storico. Le norme sono state approvate e depositate dalla Cassazione del 29 luglio 1995 e dal Tribunale di Milano il 15 ottobre 2013, tramite il decreto legge numero 12784). Prima di costruire una veranda sul vostro balcone, informatevi bene riguardo il regolamento condominiale, così da non andare incontro a brutte sorprese e a contestazioni inevitabili. Tuttavia, si può ricorrere ad un avvocato, che stabilirà la conformità o meno ai canoni estetici della veranda in questione. Il contenuto del regolamento contrattuale deve essere preso in esame in ogni caso. In esso, potrebbe infatti essere esplicitamente citato il divieto della costruzione di opere fisse o mobili su balconi e strutture simili. In questo caso, è vietato costruire verande e opere che non sono previste dal suddetto contratto, sia nella propria proprietà che all'interno degli spazi comuni. Ricordiamo che questo vale anche per strutture di minore entità, quali zanzariere comprensive di telaio in alluminio o altro materiale che siano visibili esternamente, in quanto lesive del decoro del condominio stesso. Per tutti i dettagli, potete consultare il decreto legislativo numero 12784, approvato dal Tribunale di Milano il 15 ottobre del 2013. Concludendo, tenete presente che il regolamento condominiale e le assemblee sono più variabili e flessibili. Se l'amministratore ritiene che la veranda non leda il decoro, potete tranquillamente costruirla. Se invece avete firmato il contratto e siete venuti a conoscenza che tra le norme vi è lo specifico divieto di costruire strutture ulteriori su balconi e finestre, purtroppo non si potrà fare altro che rinunciare, anche se verrà istituita una assemblea condominiale straordinaria.
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