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Dichiarazione rispondenza impianto elettrico

Aggiornato il 23 dicembre 20133 capitoli5 domande frequenti
Dichiarazione rispondenza impianto elettrico

Generalità

Molto spesso, in caso di vendita, acquisto o affitto di abitazioni, queste ultime sono sprovviste della Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico in base al citato Decreto Ministeriale n. 37 del 2008, che ha abrogato, tra l’altro, la legge di riferimento n. 46 del 1990. Per gli edifici esistenti, l’assenza di tale documentazione rappresenta un limite alla sicurezza di chi abita l’edificio. Tuttavia, la mancanza è colmabile con la dichiarazione di rispondenza (DIRI). Quest’ultima, è stata introdotta dal D.M. 37/08 sopra citato, resa operante nei casi in cui la dichiarazione di conformità non sia mai stata certificata o non sia più reperibile, e rilasciata da un tecnico abilitato secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale. Il tecnico, per rilasciare la dichiarazione di rispondenza dell’impianto elettrico, deve, se dipendente, avere svolto la funzione di responsabile tecnico da almeno cinque anni nella ditta per la quale lavora. E la ditta, a sua volta, deve essere in possesso della prevista abilitazione nel settore impiantistico. Nel caso, poi, che la potenza elettrica impegnata nell’edificio superi i 6 KW, il tecnico suddetto deve essere iscritto al relativo albo professionale. La DIRI, che si basa unicamente su operazioni di accertamento e verifica, si limita, pertanto, a dichiarare la rispondenza dell’impianto elettrico alle norme vigenti ed ha lo stesso valore giuridico della dichiarazione di conformità. Con l’emanazione di questo decreto, di fatto è divenuto obbligatorio il possesso del certificato di rispondenza dell’impianto elettrico del proprio immobile. Tale certificato potrebbe essere necessario al notaio nel caso di una compra-vendita immobiliare. La richiesta di esibizione del certificato, può dunque essere fatta dal notaio al momento del rogito oppure dall’acquirente che ha il diritto di verificare la conformità dell’impianto stesso, pena l’annullamento del contratto. La dichiarazione di rispondenza dell’impianto elettrico è corredata da due allegati, che riportano tutta una serie di verifiche e informazioni relative ai vari componenti dell’impianto da certificare.

Dichiarazione: allegato 1

In questo documento, il tecnico dichiara di avere svolto verifiche e prove obbligatorie: visive e strumentali. Quelle visive, devono riscontrare la presenza degli apparecchi di sezionamento e di protezione per le sovracorrenti, la presenza di un apparecchio differenziale tarato per un intervento nominale non superiore a 30 mA e la presenza di dispositivi che proteggono dai contatti diretti o indiretti. Le prove strumentali, invece, riguardano la buona funzionalità delle apparecchiature sopra descritte, in particolare il grado di intervento del dispositivo differenziale. Inoltre, occorrono anche prove e verifiche, in funzione della rispondenza dell’impianto elettrico alle normative vigenti, per quegli impianti realizzati dal 13 marzo 1990 al 27 marzo del 2008. In questo caso sono sufficienti le verifiche visive, che riguardano la taratura degli apparecchi di protezione, la corretta posa in opera dei dispositivi di sezionamento e comando, la facilità di accesso all’impianto per scopi manutentivi e la giusta identificazione dei conduttori in base al codice dei colori. Di seguito, poi, ci sono altre prove da mettere in atto: eventuali lesioni dei fili di protezione (PE) ed equipotenziali; la giusta portata di corrente elettrica e la verifica della caduta di tensione elettrica tra i punti collegati; il riconoscimento dei corto circuiti; l’appropriato isolamento dei fili di fase, neutro e protezione; il rilevamento e misura della resistenza di terra; la prova di polarità degli interruttori unipolari nei circuiti monofase; il controllo del ciclo delle fasi nei circuiti trifase.

Dichiarazione: allegato 2

Il secondo allegato prevede uno schema dell’unifilare dell’impianto, dove sono presi in considerazione gli elementi più importanti dell’impianto stesso evidenziati con segni, codici e riferimenti specifici. Per ogni elemento dell’impianto, si devono riportare il nome, l’ubicazione, la matricola e altri dati peculiari. Ad esempio, per l’apparecchio di protezione automatica per i corto circuiti, devono essere riportati almeno la corrente e la tensione nominali e la capacità di interruzione, cioè la quantità di corrente che è in grado di interrompere nel caso di un corto circuito. Compilata la dichiarazione di rispondenza dell’impianto elettrico, il tecnico deve firmare l’atto per la idoneità o inidoneità in cui versa l’impianto, con la controfirma per ricevuta da parte del committente.

Domande frequenti

  • Cos'è la Dichiarazione di Rispodenza (DIRI) e quando è necessaria?
    La Dichiarazione di Rispodenza (DIRI) è un documento legale introdotto dal D.M. 37/2008 che certifica la conformità di un impianto elettrico esistente alle norme vigenti. È fondamentale quando manca la storica Dichiarazione di Conformità (ex Legge 46/90), ad esempio negli immobili vecchi o ristrutturati senza certificazione originaria. La DIRI diventa obbligatoria soprattutto in occasione di compravendite o affitti, poiché il notaio o l'acquirente possono richiederla per garantire la sicurezza dell'immobile. Senza questo certificato, l'abitazione presenta limiti di sicurezza e il contratto immobiliare potrebbe essere soggetto a rischi legali o annullamento.
  • Chi ha il diritto di rilasciare la Dichiarazione di Rispodenza?
    Solo ditte o tecnici abilitati nel settore impiantistico possono rilasciare la DIRI. Se il tecnico è un dipendente, deve aver svolto la funzione di responsabile tecnico presso la stessa azienda per almeno cinque anni. Inoltre, se la potenza impegnata dell'edificio supera i 6 kW, il tecnico deve essere obbligatoriamente iscritto all'albo professionale competente (come ingegneri, architetti o geometri). L'azienda deve possedere i requisiti di onorabilità tecnica e finanziaria previsti dalla normativa. Questa rigorosa selezione garantisce che la valutazione della sicurezza elettrica sia effettuata da figure professionali qualificate e riconosciute dallo Stato.
  • Quali verifiche vengono effettuate durante il rilascio della DIRI?
    Le verifiche includono controlli visivi e strumentali obbligatori. I controlli visivi accertano la presenza e la corretta installazione di dispositivi di sezionamento, protezioni contro le sovracorrenti, interruttori differenziali (tarati max 30 mA) e protezioni contro i contatti diretti/indiretti. Le prove strumentali verificano il funzionamento reale dei dispositivi, come il tempo di intervento del differenziale. Per gli impianti installati tra il 1990 e il 2008, oltre alle verifiche visive sulla taratura e sui colori dei cavi, si eseguono misurazioni della resistenza di terra, della caduta di tensione, della continuità dei conduttori di protezione e della polarità degli interruttori, assicurando che tutto sia conforme agli standard attuali.
  • Cosa contengono gli allegati della Dichiarazione di Rispodenza?
    La DIRI è corredata da due allegati tecnici essenziali. L'Allegato 1 riporta il verbale dettagliato di tutte le verifiche e le prove eseguite, confermando la rispondenza dell'impianto alle norme. L'Allegato 2 contiene lo schema unifilare dell'impianto elettrico, dove ogni componente (interruttori, prese, linee) è identificato con segni, codici, ubicazione e matricole specifiche. Per ogni dispositivo di protezione, ad esempio, devono essere indicati i valori nominali di corrente, tensione e la capacità di interruzione per i cortocircuiti. Questi documenti forniscono una mappatura completa dello stato dell'arte dell'impianto, utile per future manutenzioni o interventi.
  • La DIRI ha lo stesso valore legale della Dichiarazione di Conformità?
    Sì, la Dichiarazione di Rispodenza ha pieno valore giuridico ed equivale alla Dichiarazione di Conformità (DC) per quanto riguarda la certificazione della sicurezza dell'impianto. Mentre la DC viene rilasciata al termine di nuove installazioni o grandi modifiche, la DIRI serve a sanare la mancanza di documentazione per impianti preesistenti. Entrambi i documenti attestano che l'installazione rispetta le norme tecniche CEI e di sicurezza. Pertanto, in caso di controlli da parte delle autorità competenti o richieste notarili, la DIRI è considerata valida e sufficiente a dimostrare la regolarità dell'impianto elettrico dell'immobile.

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