Locazione e danni all'immobile

Locazione e danni all'immobile: gli articoli di legge

La locazione è una pratica che ha origini antichissime, praticata già in epoca romana. Con la locazione una parte, il "locatore", offre ad un altra parte, il "conduttore", l'utilizzo di un bene per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo. E' regolata dalla Legge 27/07/1978 numero 392, ovvero "Disciplina delle locazioni di immobili urbani". La cosiddetta cauzione viene data in garanzia di eventuali danni che si riscontreranno alla cosa locata nel momento della sua restituzione. Per quanto concerne il settore immobiliare, la cauzione non può essere di importo maggiore a 3 mensilità. Ogni anno, poi, la somma versata matura degli interessi che devono, per legge, essere corrisposti al conduttore ogni anno. Al termine della locazione la somma ricevuta si restituisce interamente, a patto che non si riscontrino danni imputabili all'incuria del conduttore.
contratto di locazione

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La corretta custodia dell'immobile locato

affittare immobile La locazione è soggetta a diverse norme presenti nel Codice Civile. In particolare seguendo queste norme si vuole garantire la corretta custodia dell'immobile. Ci si riferisce, innanzitutto, all'articolo 1587 "Obbligazioni principali del conduttore" per il quale la cosa locata deve essere mantenuta con la stessa cura del padre di famiglia. Vi è, poi, l'articolo 1575 "Obbligazioni principali del locatore" che regola i comportamenti obbligatori per il proprietario. L'articolo 1576 "Mantenimento della cosa in buono stato locativo" prevede, ad esempio, che le piccole riparazioni e la manutenzione ordinaria siano a carico del conduttore, mentre spettano al locatore le spese di manutenzione straordinaria, di cui comunque il conduttore deve dare immediata comunicazione. Importante anche l'articolo 1590 "Obbligo di restituire la cosa locata" per il quale il conduttore deve restituire la cosa locata nello stesso stato in cui l'ha ricevuta. Il mancato rispetto di una soltanto di queste norme costituisce indubbiamente motivo di contenzioso tra il conduttore e il locatore.

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La procedura di risarcimento del danno all'immobile

risarcimento per danni immobili Qualora il locatore violi irrimediabilmente gli obblighi relativi al mantenimento dell'abitazione in buono stato e comunque come stabilito dal contratto, si origina la cosiddetta "obbligazione risarcitoria", un vero e proprio debito che termina solamente nel momento in cui avviene il risarcimento del danno cagionato. In pratica, in una situazione simile, il conduttore ha violato l'articolo 1587 che richiede che la cosa locata sia trattata con la diligenza del buon padre di famiglia. Al termine del periodo di locazione, il locatore può rifiutarsi di ricevere indietro il proprio immobile fino al risarcimento totale del danno causato. In questa condizione, il conduttore è legalmente obbligato a continuare a corrispondere il canone mensile anche se non utilizza più l'abitazione per lo scopo stabilito (articolo 1591 "Danni per ritardata restituzione"). L'articolo 1590 obbliga al risarcimento per danni superiori alla normale usura.


Quali sono i danni all'immobile da risarcire

risarcire danni immobiliari Il conduttore, nel momento in cui cessa il contratto di locazione, riconsegna l'immobile al locatore ed è necessario procedere con il controllo dei danni realmente risarcibili. Legalmente è obbligato a procedere al risarcimento dei danni arrecati all'immobile, ammesso che questi siano effettivamente a lui imputabili. I danni da risarcire principalmente sono quelli che superano quelli che sono considerati i degradi dovuti al normale utilizzo della cosa. Vi rientrano anche le modifiche e le innovazioni effettuate dal conduttore ma che non sono state mai effettivamente autorizzate dal locatore. Tra le spese che rientrano a pieno titolo tra quelle concernenti i danni all'immobile locato rientrano anche quelle relative ai canoni mensili dovuti durante tutto il periodo dei lavori di ripristino. Questo pagamento deve andare avanti fino al completamento definitivo dei lavori stessi.




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