giardino condominiale

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Cortile condominiale, definizione e modalità d'uso

Tra le domande più frequentemente poste agli amministratori vi sono quelle riguardanti il cortile condominiale: definizione e modalità d'uso.

di Redazione

09 febbraio 2016

Cosa si intende per cortile condominiale

Il cortile condominiale è quello spazio aperto che si trova sulla parte frontale o retrostante dell'edificio abitato da più famiglie, oppure quella superficie che è delimitata da più edifici che si affacciano su di esso. La definizione viene data dal codice civile, poi integrato con alcune sentenze della Corte di Cassazione che ha equiparato al cortile condominiale anche lo spazio di dimensioni molto ridotte che serve a dare aria agli edifici, come i pozzi luce. Sempre la Cassazione ha compreso tra le zone da equiparare a cortile condominiale anche le aree verdi, i parcheggi, le intercapedini e le zone di rispetto. In pratica potremmo dire che si tratta di un'area la cui proprietà è indivisibile tra i singoli condomini e destinata al bene comune di tutti gli occupanti l'edificio.

Modalità d'uso del cortile condominiale

Come abbiamo già detto si tratta di una zona che deve essere destinata al godimento di tutti i condomini in parti uguali, salvo diverse disposizioni prese dall'assemblea, riportate nel regolamento condominiale oppure nell'atto di acquisto dell'unità immobiliare. Un esempio classico di utilizzo non proporzionale tra i condomini è quello in cui una parte dell'edificio ospita un'attività commerciale. Se ad esempio vi si trova un bar, il proprietario potrebbe avere chiesto ed ottenuto l'utilizzo esclusivo della corte esterna per poterci collocare tavolini e sedie. Naturalmente occorre che questo suo diritto sia riconosciuto nell'atto di acquisto o sia stato deliberato dall'assemblea di condominio con la maggioranza richiesta. Nel cortile condominiale, oltre a tavolini e sedie di un pubblico esercizio, non possono stare neppure tavolini, sedie e piante ad uso esclusivo di uno o più condomini, senza il preventivo consenso di tutti. Anche la costruzione di tettoie, volte a destinarlo a deposito di biciclette, appare illecita.

Cambio di destinazione d'uso del cortile condominiale

La destinazione d'uso del cortile condominiale viene definita al momento della costruzione dell'edificio e deve solitamente comprendere un utilizzo che porti beneficio a tutti i condomini in parti uguali. Se ad esempio viene realizzato un giardino, lo stesso dovrà intendersi di proprietà di tutti gli occupanti l'edificio, con quote millesimali uguali tra loro. Ovviamente è possibile modificarne successivamente la destinazione d'uso, compatibilmente con la sua struttura (ad esempio la trasformazione in parcheggio di una zona precedentemente destinata a giardino). Occorre però che la trasformazione non implichi una chiara incompatibilità con l'utilizzo primario e tipico del suddetto bene. La decisione deve essere presa in assemblea condominiale, con la presenza della maggioranza prevista dalla legge e riportata nell'apposito libro delle delibere di assemblea. Successivamente sarà cura dell'amministratore, prima di dar luogo ai lavori di modifica, comunicare tramite raccomandata la suddetta variazione a tutti i condomini. Resta comunque valido il principio di comproprietà indivisa tra i condomini e singolo diritto all'utilizzo in parti uguali.

Trasformazione di cortile condominiale in parcheggio

Supponiamo che all'interno di un cortile condominiale, precedentemente destinato a piazzale o a giardino, i condomini vogliano realizzare un parcheggio. In questo caso, se tutti sono d'accordo, è possibile suddividere l'area in tante piccole frazioni quanti sono i condomini, in modo tale da garantire ad ognuno di essi la stessa superficie. Se dopo tale divisione lo spazio che ne deriva non risultasse insufficiente per parcheggiare l'auto nulla vieta la suddetta trasformazione. Pur restando una proprietà indivisa tra tutti i condomini, infatti, ognuno potrà beneficiare della sua parte in misura esattamente uguale a quella degli altri comproprietari. Spetterà poi ad ognuno di loro stabilire l'uso che intende fare della sua parte di piazzale, ovviamente sempre nel rispetto del decoro del fabbricato e sempre che l'utilizzo personale non si traduca in una limitazione delle facoltà di godimento esercitate dagli altri condomini.

Domande frequenti

  • Cosa rientra ufficialmente nella definizione di cortile condominiale?
    Secondo il Codice Civile e le sentenze della Corte di Cassazione, il cortile condominiale non include solo lo spazio aperto frontale o retrostante l'edificio, ma anche superfici delimitate da più edifici. La giurisprudenza estende questa definizione a zone di ridotte dimensioni utili alla ventilazione, come i pozzi luce, nonché alle aree verdi, ai parcheggi, alle intercapedini e alle zone di rispetto. L'elemento distintivo fondamentale è che si tratta di un'area a proprietà indivisibile, destinata al bene comune e al godimento paritario di tutti i condomini, a meno che il regolamento non preveda eccezioni specifiche.
  • Un condomino può usare privatamente il cortile per installare tavoli e sedie?
    In linea generale, no. Il cortile è una zona comune soggetta al godimento paritario di tutti i proprietari. Installare arredi per uso esclusivo, come tavolini e sedie personali, è vietato senza il preventivo consenso unanime di tutti i condomini. Esiste un'unica eccezione classica: se un piano terra ospita un'attività commerciale (es. un bar), il titolare può ottenere l'uso esclusivo di una porzione di cortile per i tavolini esterni, ma solo se tale diritto è espressamente previsto nell'atto di acquisto dell'immobile o è stato approvato dall'assemblea con la maggioranza legale richiesta. Senza queste condizioni, l'installazione costituisce una violazione del regolamento condominiale.
  • È possibile trasformare il giardino condominiale in un parcheggio?
    Sì, è possibile modificare la destinazione d'uso del cortile, ad esempio trasformando un'area verde in un parcheggio, purché la nuova utilizzazione non sia incompatibile con la struttura dell'edificio o con la funzione primaria del bene comune. La decisione deve essere presa in assemblea condominiale rispettando le maggioranze legali previste e registrata nel libro delle delibere. Prima di iniziare i lavori, l'amministratore ha l'obbligo di comunicare la variazione a tutti i condomini tramite raccomandata. È fondamentale che la trasformazione non limiti ingiustamente il diritto di godimento degli altri residenti e rispetti il decoro architettonico.
  • Si può dividere il cortile in parcelle private per assegnare posti auto?
    Se tutti i condomini sono unanimemente d'accordo, è possibile suddividere l'area del cortile in tante frazioni quante sono le unità immobiliari, garantendo a ciascuno una superficie equivalente. Questa operazione mantiene la proprietà indivisa del bene, ma attribuisce a ogni condomino il diritto di esclusiva fruizione della propria quota. Ciascuno potrà decidere come utilizzare la propria porzione (es. parcheggiare l'auto), purché l'uso personale non comprometta il decoro dell'edificio e non ostacoli le facoltà di godimento degli altri condomini sulle restanti aree comuni. L'unanimità è il requisito fondamentale per evitare conflitti futuri.
  • Chi decide le regole di utilizzo del cortile e come vengono modificate?
    Le modalità d'uso del cortile sono definite inizialmente dall'atto di acquisto dell'unità immobiliare o dal regolamento condominiale. Eventuali modifiche o deroghe al principio di parità di godimento devono essere deliberate dall'assemblea dei condomini, seguendo le maggioranze richieste dalla legge. Ad esempio, per concedere l'uso esclusivo a un'attività commerciale o per cambiare la destinazione d'uso (da giardino a parcheggio), serve una delibera formale. Una volta approvata, la variazione deve essere comunicata ufficialmente a tutti i residenti dall'amministratore. In assenza di accordi specifici, vige sempre il principio di comproprietà indivisa e di uso equo per tutti.