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Esistono fondamentalmente due tipi di assemblea: ordinaria e straordinaria.
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Quando sorge la necessità di indire un'assemblea, successivamente alla redazione dell'ordine del giorno, l'amministratore avrà il compito di comunicare la data della riunione.
In sintesi, cinque giorni prima della data stabilita per l'assemblea, dovrà essere inviato un avviso. Questo serve per permettere al condomino di avere il tempo di poter arrivare alla riunione con adeguata preparazione. Alcuni dubbi sono sorti in merito al significato del termine comunicazione. Secondo la giurisprudenza dominante si deve intendere, per comunicazione, l'effettiva ricezione dell'avviso, non è quindi sufficiente la consegna dello stesso all'ufficio postale da parte dell'amministratore.Gli aventi diritto possono prendere parte personalmente alla riunione, oppure delegare qualcuno a partecipare in loro vece. Possono esserci limitazioni alla facoltà di concedere la delega, ma tale possibilità non può essere in ogni caso esclusa dal regolamento. La delega non può essere concessa all'amministratore e il delegato non può, nel caso in cui si abbiano più di venti condomini, rappresentarne più di un quinto.Se un appartamento è posseduto da più persone, queste potranno avere un unico rappresentante: potranno tutti partecipare alla riunione, ma uno solo potrà votare in merito alle decisioni da prendere. Il voto segreto non è ammesso e deve essere palese, in modo da permettere la verifica del quorum necessario all'approvazione delle decisioni. A seconda della questione in esame, la votazione può richiedere un diverso quorum, ad esempio: le decisioni in merito agli interventi di modifica del decoro architettonico hanno bisogno dell'unanimità dei condomini, quando si tratta invece dell'approvazione del rendiconto riguardante la gestione, può bastare, in seconda convocazione, che sia favorevole la maggioranza dei presenti rappresentanti un terzo del valore totale dell'edificio.
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