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Regole e Tasse

Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA)

Per ristrutturare la propria abitazione e nello specifico effettuare dei lavori di manutenzione straordinaria è necessaria la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata.

di Redazione

28 ottobre 2015

Cosa è e a chi si presenta

La legge 73/2010 ha introdotto l'obbligo della CILA al fine di regolamentare la realizzazione di opere di ristrutturazione all'interno della propria abitazione. Riguarda essenzialmente tutti quegli interventi di natura straordinaria come ad esempio l'apertura di porte e finestre o l'abbattimento di pareti esistenti e la realizzazione di nuove pareti, sempre che non riguardino parti strutturali dell'edificio. Il decreto Sblocca Italia ha fatto rientrare in questi interventi anche l'accorpamento ed il frazionamento di unità immobiliari. Presso l'ufficio tecnico del comune è presente lo sportello unico dell'edilizia presso il quale deve essere presentato il documento. La comunicazione può essere effettuata di persona dal proprietario o, nei comuni che ne danno l'opportunità, direttamente on line.

Cosa dichiarare

Solitamente i comuni hanno dei prestampati che dovranno essere opportunamente compilati. La comunicazione deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori presso l'ufficio tecnico: questo documento si differenzia da una normale CIL in quanto è accompagnata da una relazione tecnica asseverata redatta da un tecnico abilitato. La documentazione da produrre all'atto delle presentazione della CILA riguarda la comunicazione vera e propria firmata sia dal proprietario che dal tecnico che ha redatto il progetto, la relazione asseverata sopra menzionata, il progetto con la situazione di fatto e quella che risulterà a lavori ultimati con l'indicazione degli stati intermedi di lavorazione e, da ultimo, i dati della ditta che si occuperà della realizzazione dei lavori nonchè del responsabile di progetto e di lavori. A seguito della riforma, dovrà essere il comune a doversi occupare di acquisire questi documenti anche se è rimasta tuttora in uso, l'abitudine da parte delle amministrazioni comunali di richiedere tutta la documentazione direttamente al committente.

La relazione tecnica asseverata

Questo documento assume notevole importanza nell'economia dei lavori di ristrutturazione da effettuare in quanto su questo si basano tutta una serie di dichiarazioni effettuate dal tecnico. Questi infatti dichiara sotto la sua responsabilità innanzitutto di non avere rapporti di dipendenza nè con il committente i lavori nè con l'azienda esecutrice dei lavori, che i lavori stessi sono effettuati nel rispetto dei regolamenti edilizi comunali e degli strumenti urbanistici e soprattutto che non richiedono il rilascio di nessun titolo abilitativo. La novità più importante introdotta dalla semplificazione riguarda l'inizio dei lavori che possono iniziare immediatamente. Tutto ciò rientra nelle maggiori responsabilità che sono assegnate al tecnico redattore della relazione che ha assorbito con la nuova normativa parte delle competenze tipiche dell'ufficio tecnico soprattutto in termini di redazione della relazione tecnica asseverata ed all'assenza del silenzio assenso da parte del comune. In ogni caso è possibile trovare delle divergenze tra comune e comune: a titolo di esempio si comunica che il comune di Roma non richiede più la presenza nella CILA della relazione tecnica asseverata.

Costo e sanzioni

Per la presentazione della CILA non sono previsti oneri accessori non essendo un titolo abilitativo. Nonostante ciò, molti comuni applicano dei diritti di segreteria con costi che possono arrivare intorno ai 250 euro. A questa spesa deve poi essere aggiunto il compenso del tecnico che redige la relazione per la quale non sono più previste le tariffe minime degli ordini professionali. Il tecnico deve essere un professionista iscritto all'albo il quale dovrà essere in possesso di partita IVA ed emettere apposita fattura al termine della relazione. La fattura può essere portata in detrazione a condizione che i lavori rientrino tra quelli per i quali è prevista la detraibilità tra il 55 ed il 65%. Nel caso non si presenti la CILA è prevista una sanzione pecuniaria pari a euro 1000. Questa sanzione è ridotta a 333 euro se il proprietario spontaneamente durante l'esecuzione dei lavori effettua la presentazione della CILA. E' opportuno pertanto seguire scrupolosamente le indicazioni in materia e soprattutto dichiarare tutti gli interventi che modificano l'immobile per evitare problemi in fase di successiva compravendita.

Domande frequenti

  • Quali lavori richiedono obbligatoriamente la CILA?
    La CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) è obbligatoria per gli interventi di manutenzione straordinaria che modificano la struttura volumetrica o planimetrica dell'immobile senza alterarne la staticità. Rientrano in questa categoria l’apertura di nuove finestre o porte, l’abbattimento e la costruzione di tramezzi, nonché l’accorpamento o il frazionamento di unità immobiliari. È fondamentale distinguere questi interventi dalla manutenzione ordinaria, che non richiede alcun titolo abilitativo, e dalla ristrutturazione edilizia vera e propria che coinvolge parti strutturali e necessita del Permesso di Costruire. Se il tuo intervento rientra in queste categorie, devi presentare la CILA prima di iniziare i lavori.
  • Chi può firmare la CILA e qual è il ruolo del tecnico?
    La CILA deve essere firmata congiuntamente dal proprietario dell'immobile e da un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra o perito industriale iscritto all'albo). Il tecnico redige la Relazione Tecnica Asseverata, assumendosi la piena responsabilità legale della conformità degli interventi alle norme urbanistiche e edilizie vigenti. Egli certifica che i lavori non richiedono altri titoli abilitativi e che rispettano i regolamenti comunali. Il tecnico non deve avere rapporti di dipendenza né con il committente né con l'impresa esecutrice, garantendo così imparzialità. Senza la firma e l'asseverazione di un professionista, la pratica non è valida.
  • Quando posso iniziare i lavori dopo aver depositato la CILA?
    A differenza di altre pratiche edilizie, con la CILA i lavori possono iniziare immediatamente dopo il deposito della documentazione presso l'Ufficio Tecnico del Comune o tramite canali telematici, se disponibili. Non è necessario attendere l'approvazione o il silenzio-assenso dell'amministrazione comunale. Questa immediatezza deriva dal trasferimento di responsabilità al tecnico asseverante, che garantisce la legittimità degli interventi. Tuttavia, è cruciale verificare eventuali normative locali specifiche, poiché alcuni comuni potrebbero richiedere brevi verifiche preliminari o avere prassi operative leggermente diverse, anche se la regola generale rimane l'avvio immediato post-deposito.
  • Quanto costa presentare la CILA e quali spese devo prevedere?
    La presentazione della CILA non prevede oneri concessori in quanto non è un titolo abilitativo, ma solo una comunicazione. Tuttavia, dovrai sostenere due costi principali: i diritti di segreteria comunali, che variano da ente a ente ma spesso si attestano intorno ai 250 euro, e il compenso del tecnico professionista. Le tariffe per il tecnico non sono più fisse dagli ordini professionali, quindi il costo varia in base alla complessità del progetto e alla parcella concordata. Inoltre, assicurati di ricevere una fattura specifica per la pratica, utile per eventuali detrazioni fiscali future se i lavori rientrano nelle agevolazioni previste.
  • Quali sono le sanzioni se non presento la CILA quando dovuta?
    L'omessa presentazione della CILA comporta una sanzione amministrativa pecuniaria che va dai 1.000 ai 4.000 euro. Una novità importante della normativa recente prevede la possibilità di ridurre la sanzione a 333 euro se il proprietario provvede spontaneamente a regolarizzare la posizione (presentando la CILA) durante l'esecuzione dei lavori, prima che intervengano controlli esterni o segnalazioni. Oltre alla multa, l'assenza della pratica può causare gravi problemi in fase di vendita dell'immobile, rendendo la proprietà irregolare agli occhi del catasto e dell'ufficio tecnico, con possibili blocchi notarili o richieste di ripristino dello stato di fatto.