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Le modifiche all'edificio condominiale con alterazione del decoro architettonico sono ammesse soltanto nel caso in cui tutti i condomini siano d'accordo. L'articolo 1120 del codice civile stabilisce che sono illeciti lavori ed innovazioni che intervengano negativamente sull'aspetto dell'immobile che è un bene comune. Il divieto ha valore se solo uno dei condomini effettua operazioni di modifica della struttura oppure se la decisione viene presa solo da alcuni e non all'unanimità. In questi casi è possibile un'impugnazione della delibera perché l'azione lede il decoro architettonico. L'articolo 1122 c.c. precisa che sono vietate le modifiche all'edificio di parti di proprietà esclusiva se pregiudicano il decoro architettonico. L'articolo 1122-bis c.c. regola l'eventualità di installazione di impianti solari ed antenne TV su parti di proprietà esclusiva e parti comuni. A parte le disposizioni specifiche dei singoli regolamenti condominiali, la legge non dichiara dannosa al decoro dell'immobile alcuna modifica in senso assoluto ma rimette il giudizio nelle mani del magistrato che si occupa della causa.
Le modiche del decoro architettonico che portano all'avvio di una causa legale devono essere in grado di determinare un danno economico valutabile, un pregiudizio del valore del fabbricato condominiale o dei singoli appartamenti che lo compongono. Un esempio di contestazione per lesione dell'estetica della facciata riguarda l'installazione di unità esterne di condizionatori d'aria da parte del singolo condomino. Gli altri condomini possono ritenere che il dispositivo, visibile dalla pubblica via, danneggi il decoro architettonico della facciata dell'edificio condominiale. Qualora il regolamento del condominio non vieti esplicitamente questa situazione, sarà il giudice chiamato a pronunciarsi nella causa a decidere se ci sia lesione del decoro della facciata. In relazione con questo argomento specifico, la giurisprudenza ha deciso che le unità esterne dei condizionatori d'aria non sono causa di modifica negativa del decoro architettonico dell'immobile perché diffuse ampiamente nel contesto urbanistico moderno.
L'azione giudiziaria, dopo un tentativo di conciliazione, rappresenta l'unica soluzione possibile sia per bloccare l'attuazione di lavori di innovazione deliberati dall'assemblea condominiale e ritenuti lesivi per il decoro architettonico, sia nel caso in cui l'azione sia imputabile ad una decisione del singolo condomino. Se le parti non giungono ad un accordo in modo bonario, il giudice decide se impedire o bloccare le opere di modifica dell'estetica oppure ristabilire lo stato precedente. Nei casi di impugnazione di una delibera dell'assemblea condominiale è opportuno prudentemente rispettare quanto prescrive l'articolo 1137 del codice civile, cioè l'obbligatorietà per ogni condomino nei confronti delle deliberazioni ed il diritto di fare ricorso all'autorità giudiziaria entro trenta giorni. Comunque è sempre importante valutare il regolamento condominiale che deve disciplinare il rispetto del decoro architettonico. L'assemblea ha la facoltà di definire clausole riguardanti le parti comuni del condominio ed i limiti che i condomini devono rispettare rientrano in un regolamento contrattuale.
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