Cartello di cantiere
Il cartello di cantiere è importante sia per le autorità di vigilanza sia per i privati cittadini che hanno il diritto di sapere quale tipo di intervento verrà realizzato e chi è responsabile della sua effettuazione. L'obbligo di apposizione del cartello all'esterno del cantiere è sancito dall'articolo 27 comma 4 del Decreto Presidente della Repubblica 380/01. Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia in realtà riprende quanto già disposto precedentemente dalla Legge 47/85 che all'articolo 4 stabiliva le norme in materia di controllo di tutta l'attività urbanistica ed edilizia con le relative sanzioni per i trasgressori Il Testo Unico dell'Edilizia sancisce anche la sanzione pecuniaria da applicare in caso di inadempienza (quando il cartello di cantiere non venga esposto oppure risulti illeggibile o incompleto). La sanzione viene commisurata al titolare delle autorizzazioni concesse per i lavori.
I dati che devono essere obbligatoriamente riportati nel cartello di cantiere sono oltre al Comune e alla Provincia in cui vengono svolti i lavori:
- la tipologia di intervento che deve essere realizzato;
- gli estremi delle autorizzazioni edilizie rilasciate per la sua realizzazione;
- il nominativo del committente;
- il nominativo e la ragione sociale dell'impresa esecutrice e di eventuali subappaltatori;
- il nominativo del progettista architettonico e strutturale;
- il nominativo del direttore dei lavori;
- le generalità del coordinatore per la progettazione e per la esecuzione dei lavori;
- le generalità del responsabile alla sicurezza;
- il nominativo del progettista e del direttore dei lavori per l'impianto meccanico e elettrico.
Nel caso in cui ad essere interessati da interventi di ristrutturazione edilizia siano immobili pubblici, oltre alle sopraindicate informazione andranno riportate nel cartello di cantiere anche:
- l'importo totale dei lavori suddiviso fra importo a base d'asta e importo per oneri sicurezza;
- la percentuale di ribasso applicato per ottenere l'aggiudicazione della gara di appalto;
- le generalità del responsabile del procedimento;
- il nominativo delle imprese subappaltatrici con il relativo numero di iscrizione alla Camera di Commercio;
- la durata prevista per i lavori.
Spesso allegato al cartello di cantiere viene esposto un rendering, cioè una immagine computerizzata che mostra quale sarà l'aspetto visivo finale una volta ultimati i lavori, specialmente se si tratta di lavori di notevole entità.
Le dimensioni e la tipologia del cartello di cantiere devono essere stabilite nel Capitolato Speciale di Appalto di ogni singola esecuzione, mentre per i lavori pubblici la dimensione minima del cartello è stabilita dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1729/UL del 01.06.1990 in un metro di base per due metri di altezza.
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Le principali fonti normative che regolano questo adempimento sono:
- Il Decreto Legislativo 81/08 articolo 90 comma 7 che regola gli obblighi del committente e del responsabile dei lavori;
- il Decreto Presidente della Repubblica n.380 del 6 giugno 2001 (testo unico delle disposizioni di legge e regolamenti in materia edilizia), aggiornato dal Decreto Legislativo n. 301/2002;
- il Decreto Legislativo n.398 del 5 ottobre 1993 articolo 4 che sancisce il procedimento da seguire per il rilascio del permesso di costruire e l'obbligo di riportarne gli estremi nel cartello esposto presso il cantiere;
- la Legge n.47 del 28 febbraio 1985 articolo 4 e il Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000 che stabiliscono le attività di vigilanza sugli interventi di recupero urbanistico e edilizio;
- la Legge n.47 del 28 febbraio 1985 articolo 19 e 20, il Decreto Legislativo n. 146 del 23 aprile 1985 articolo 3 convertito in legge n. 298 del 21 giugno 1985 che stabiliscono le sanzioni civili e penali per gli inadempienti.
In conclusione il cartello di cantiere è un valido strumento per:
- mettere a conoscenza anche terze persone dei lavori che vengono eseguiti, dell'aspetto finale una volta ultimati e delle relative autorizzazioni conseguite;
- uno strumento obbligatorio per legge la cui corretta compilazione ed esposizione libera il committente da responsabilità civili e penali;
- una ottima forma di pubblicità gratuita per tutte le imprese ed i professionisti coinvolti nella esecuzione dei lavori.
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Le norme edilizie prevedono che vi sia l'obbligo dell'esposizione di un adeguato cartello di cantiere che contenga tutti
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