Cartello di cantiere

Materiali per Edilizia

Cartello di cantiere

In occasione di lavori edili eseguiti su un immobile deve essere obbligatoriamente apposto all'esterno il cartello di cantiere contenente tutte le informazioni sul tipo di intervento che viene eseguito.

di Redazione

28 marzo 2014

Il cartello di cantiere: un obbligo di legge

Il cartello di cantiere è importante sia per le autorità di vigilanza sia per i privati cittadini che hanno il diritto di sapere quale tipo di intervento verrà realizzato e chi è responsabile della sua effettuazione. L'obbligo di apposizione del cartello all'esterno del cantiere è sancito dall'articolo 27 comma 4 del Decreto Presidente della Repubblica 380/01. Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia in realtà riprende quanto già disposto precedentemente dalla Legge 47/85 che all'articolo 4 stabiliva le norme in materia di controllo di tutta l'attività urbanistica ed edilizia con le relative sanzioni per i trasgressori Il Testo Unico dell'Edilizia sancisce anche la sanzione pecuniaria da applicare in caso di inadempienza (quando il cartello di cantiere non venga esposto oppure risulti illeggibile o incompleto). La sanzione viene commisurata al titolare delle autorizzazioni concesse per i lavori.

Quali sono i dati che devono essere riportati nel cartello di cantiere?

I dati che devono essere obbligatoriamente riportati nel cartello di cantiere sono oltre al Comune e alla Provincia in cui vengono svolti i lavori: - la tipologia di intervento che deve essere realizzato; - gli estremi delle autorizzazioni edilizie rilasciate per la sua realizzazione; - il nominativo del committente; - il nominativo e la ragione sociale dell'impresa esecutrice e di eventuali subappaltatori; - il nominativo del progettista architettonico e strutturale; - il nominativo del direttore dei lavori; - le generalità del coordinatore per la progettazione e per la esecuzione dei lavori; - le generalità del responsabile alla sicurezza; - il nominativo del progettista e del direttore dei lavori per l'impianto meccanico e elettrico. Nel caso in cui ad essere interessati da interventi di ristrutturazione edilizia siano immobili pubblici, oltre alle sopraindicate informazione andranno riportate nel cartello di cantiere anche: - l'importo totale dei lavori suddiviso fra importo a base d'asta e importo per oneri sicurezza; - la percentuale di ribasso applicato per ottenere l'aggiudicazione della gara di appalto; - le generalità del responsabile del procedimento; - il nominativo delle imprese subappaltatrici con il relativo numero di iscrizione alla Camera di Commercio; - la durata prevista per i lavori. Spesso allegato al cartello di cantiere viene esposto un rendering, cioè una immagine computerizzata che mostra quale sarà l'aspetto visivo finale una volta ultimati i lavori, specialmente se si tratta di lavori di notevole entità. Le dimensioni e la tipologia del cartello di cantiere devono essere stabilite nel Capitolato Speciale di Appalto di ogni singola esecuzione, mentre per i lavori pubblici la dimensione minima del cartello è stabilita dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1729/UL del 01.06.1990 in un metro di base per due metri di altezza.

Principali fonti normative che regolano l'apposizione del cartello di cantiere

Le principali fonti normative che regolano questo adempimento sono: - Il Decreto Legislativo 81/08 articolo 90 comma 7 che regola gli obblighi del committente e del responsabile dei lavori; - il Decreto Presidente della Repubblica n.380 del 6 giugno 2001 (testo unico delle disposizioni di legge e regolamenti in materia edilizia), aggiornato dal Decreto Legislativo n. 301/2002; - il Decreto Legislativo n.398 del 5 ottobre 1993 articolo 4 che sancisce il procedimento da seguire per il rilascio del permesso di costruire e l'obbligo di riportarne gli estremi nel cartello esposto presso il cantiere; - la Legge n.47 del 28 febbraio 1985 articolo 4 e il Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000 che stabiliscono le attività di vigilanza sugli interventi di recupero urbanistico e edilizio; - la Legge n.47 del 28 febbraio 1985 articolo 19 e 20, il Decreto Legislativo n. 146 del 23 aprile 1985 articolo 3 convertito in legge n. 298 del 21 giugno 1985 che stabiliscono le sanzioni civili e penali per gli inadempienti.

Conclusioni

In conclusione il cartello di cantiere è un valido strumento per: - mettere a conoscenza anche terze persone dei lavori che vengono eseguiti, dell'aspetto finale una volta ultimati e delle relative autorizzazioni conseguite; - uno strumento obbligatorio per legge la cui corretta compilazione ed esposizione libera il committente da responsabilità civili e penali; - una ottima forma di pubblicità gratuita per tutte le imprese ed i professionisti coinvolti nella esecuzione dei lavori.

Domande frequenti

  • Quali sono i dati obbligatori che devono comparire sul cartello di cantiere?
    Il cartello di cantiere deve contenere informazioni dettagliate per garantire trasparenza verso le autorità e i cittadini. Sono obbligatori: il comune e la provincia di ubicazione, la tipologia di intervento, gli estremi delle autorizzazioni edilizie, il nominativo del committente, i dati dell’impresa esecutrice e dei subappaltatori, nonché quelli del progettista architettonico e strutturale, del direttore dei lavori e del coordinatore per la sicurezza. Per gli immobili pubblici, si aggiungono l’importo dei lavori, la percentuale di ribasso e la durata prevista. Questa lista completa è fondamentale per evitare sanzioni.
  • Quali sanzioni si rischiano se il cartello di cantiere non viene esposto o è incompleto?
    L’inosservanza dell’obbligo di esposizione del cartello di cantiere comporta sanzioni pecuniarie previste dal Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/01). La sanzione viene commisurata al titolare delle autorizzazioni concesse per i lavori. Inoltre, il cartello deve essere leggibile e completo: se risulta illeggibile, mancante o alterato, si configura comunque un’inadempimento. Oltre alle multe amministrative, la mancanza del cartello può esporre il committente a responsabilità civili e penali, poiché manca lo strumento legale che dovrebbe liberarlo da tali oneri durante la fase di esecuzione degli interventi.
  • Quali sono le dimensioni minime del cartello di cantiere per i lavori pubblici?
    Per i lavori pubblici, le dimensioni del cartello sono rigidamente definite dalle normative vigenti. Secondo la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1729/UL del 01.06.1990, la dimensione minima stabilita è di un metro di base per due metri di altezza. Questo formato garantisce che le informazioni siano chiaramente leggibili da chiunque passi vicino al cantiere. Per i lavori privati o diversi, le dimensioni possono variare in base al Capitolato Speciale di Appalto specifico, ma il rispetto della leggibilità rimane un requisito essenziale per la validità dell’esposizione.
  • È necessario esporre un rendering o una simulazione grafica insieme al cartello?
    L’esposizione di un rendering non è strettamente obbligatoria per legge come dato anagrafico o tecnico, ma è una pratica molto diffusa e spesso consigliata, specialmente per interventi di ristrutturazione o nuove costruzioni di notevole entità. Il rendering, ovvero un’immagine computerizzata che mostra l’aspetto visivo finale dell’intervento, aiuta i vicini e le autorità a comprendere meglio l’impatto estetico e urbano dei lavori. Sebbene facoltativo, integra le informazioni testuali obbligatorie e migliora la trasparenza del progetto, riducendo potenziali conflitti con il contesto circostante.
  • Chi è responsabile dell’apposizione del cartello di cantiere?
    La responsabilità principale ricade sul committente e sull’impresa esecutrice, come stabilito dal D.Lgs. 81/08 e dal D.P.R. 380/01. Il committente ha l’obbligo di assicurarsi che il cartello sia correttamente compilato ed esposto prima dell’inizio dei lavori. Anche il direttore dei lavori e il coordinatore per la sicurezza hanno ruoli di vigilanza in merito. La mancata esposizione o la presenza di dati errati comportano sanzioni dirette contro il titolare delle autorizzazioni edilizie. È quindi cruciale verificare la presenza e la correttezza del cartello subito dopo l’avvio del cantiere.