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Ravvedimento IMU e TASI

Aggiornato il 20 novembre 20154 capitoli5 domande frequenti
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Ravvedimento sprint IMU e TASI

Coloro che avevano omesso di versare IMU e TASI entro la scadenza originaria del 16 dicembre oppure avevano effettuato errori di calcolo e di conseguenza versato un importo inferiore a quanto effettivamente dovuto, potevano sanare la loro posizione usufruendo del ravvedimento sprint. Entro 15 giorni dalla scadenza originaria del 16 dicembre, ovvero entro il 31 dicembre, era infatti possibile versare le imposte dovute oppure l'eventuale differenza risultante da nuovo calcolo usufruendo di una sanzione ridotta pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo e ad interessi di mora pari all'1% annuo fino al 31 dicembre 2014, ridotti poi allo 0,5% annuo a partire dal 1 gennaio 2015. In caso di tributo dovuto per l'anno 2014 era quindi indispensabile effettuare un doppio conteggio degli interessi, che prevedesse l'1% per i giorni relativi al 2014 e lo 0,5% per il periodo tra il 1 gennaio 2015 ed il giorno dell'effettivo versamento.

Ravvedimento breve IMU e TASI

Se l'irregolarità sul versamento IMU e TASI avviene entro il 30° giorno dalla data di scadenza originaria prevista, ovvero entro il 15 gennaio, è possibile usufruire del cosiddetto ravvedimento breve. In questo caso la sanzione prevista per l'omesso o insufficiente versamento pari al 30% dell'importo dovuto viene ridotta ad 1/10. Questo significa che sarà possibile mettersi in regola versando una sanzione pari al 3%, a cui dovranno essere aggiunti gli interessi legali dello 0,5% su base annua. Gli interessi legali devono essere conteggiati solo sull'importo del tributo escludendo perciò dalla base di calcolo le sanzioni dovute. Per poter usufruire del ravvedimento operoso IMU e TASI occorre non aver già ricevuto dal Comune di appartenenza comunicazione sulla presunta irregolarità. In questo caso il diritto a sanzioni ed interessi ridotti viene meno e sarà possibile mettersi in regola solo effettuando il versamento di quanto richiesto.

Ravvedimento IMU e TASI entro il 16 marzo 2015

Il Decreto Legge 190/2014, meglio conosciuto come Legge di Stabilità 2015, ha introdotto il nuovo ravvedimento operoso che si applica a tutti i tributi (non solo ad IMU e TASI), anche a quelli derivanti da violazioni precedenti al 2015, purché non sia già stato notificato atto impositivo. L'articolo 13 della Legge di Stabilità offre infatti l'opportunità di usufruire di tempi più lunghi per sanare l'omesso versamento oppure un pagamento effettuato in misura inferiore per IMU e TASI. Entro 90 giorni dalla scadenza sarà possibile regolarizzare la propria posizione usufruendo di sanzioni ed interessi legali agevolati. Pertanto coloro che avessero omesso di versare quanto dovuto entro il 16 dicembre avranno tempo fino al 16 marzo dell'anno successivo per mettersi in regola con una sanzione ridotta al 3,33% (pari ad 1/9 della sanzione piena del 30%) ed interessi legali dello 0,5% su base annua da rapportare ai giorni effettivi di ritardato versamento.

Come compilare il Modello F24 per ravvedimento

Il versamento di quanto dovuto a titolo di IMU e TASI deve avvenire tramite Modello F24. Oltre ai dati anagrafici del soggetto interessato sul Modello F24 dovrà essere compilata la sezione relativa ad IMU ed altri tributi locali, inserendo il codice catastale del comune in cui è situato l'immobile, barrando la casella relativa al ravvedimento e quella del saldo, oltre ad indicare il numero di immobili interessati da IMU e TASI. Il codice tributo da riportare è il 3958 se si tratta di versamento TASI per una abitazione principale, mentre dovrà essere indicato il codice 3918 per il pagamento dell'IMU relativo ad un immobile tenuto a disposizione. Nello spazio riservato all'anno di riferimento dovrà essere indicato il periodo che si vuole sanare con il versamento e l'importo a debito da indicare dovrà essere comprensivo di sanzioni ed interessi.

Domande frequenti

  • Quali sono le scadenze e le sanzioni previste per il ravvedimento IMU e TASI?
    Esistono tre fasce temporali per regolarizzarsi. La prima, detta 'sprint', va entro 15 giorni dalla scadenza originale (31 dicembre): sanzione allo 0,2% giornaliero e interessi all'1% annuo (ridotti allo 0,5% nel 2015). La seconda, 'breve', entro 30 giorni (15 gennaio): la sanzione piena del 30% si riduce al 3% (1/10) più interessi legali allo 0,5%. Infine, entro 90 giorni (16 marzo): sanzione ridotta al 3,33% (1/9 della base) e interessi legali allo 0,5%. È fondamentale verificare che non siano già stati ricevuti avvisi di accertamento, poiché ciò annullerebbe i benefici.
  • Come si calcolano correttamente gli interessi di mora per il ravvedimento?
    Il calcolo degli interessi dipende dal periodo di ritardo. Per il ravvedimento sprint, se il debito riguarda il 2014, bisogna applicare il tasso dell'1% annuo per i giorni di ritardo nel 2014 e lo 0,5% annuo per i giorni trascorsi dopo il 1° gennaio 2015 fino al versamento. Per le altre forme di ravvedimento, si applica generalmente l'interesse legale dello 0,5% annuo sui soli importi tributari dovuti, escludendo dalle basi di calcolo eventuali sanzioni già determinate. È essenziale distinguere tra interessi moratori e sanzioni amministrative per evitare errori nel modello F24.
  • Quali codici tributo usare nel Modello F24 per IMU e TASI?
    Nel Modello F24, nella sezione dedicata agli IMU e tributi locali, bisogna inserire il codice catastale del comune e barrare le caselle relative al ravvedimento e al saldo. Per la TASI sull'abitazione principale, il codice tributo corretto è il 3958. Per l'IMU su immobili diversi dall'abitazione principale (ad esempio seconde case o terreni), si utilizza il codice 3918. Nello spazio dedicato all'anno d'imposta, va indicato il periodo fiscale oggetto di sanatoria. L'importo totale da versare deve includere sia la quota di imposta dovuta, sia le sanzioni ridotte e gli interessi maturati.
  • Cosa succede se ho già ricevuto un avviso di accertamento dal Comune?
    Se il contribuente ha già ricevuto una notifica ufficiale dal Comune relativa alla presunta irregolarità o all'accertamento del debito, perde automaticamente il diritto a usufruire delle riduzioni di sanzioni e interessi previste dal ravvedimento operoso. In questa situazione, non è più possibile pagare con le tariffe agevolate. Bisognerà procedere al versamento dell'intero importo richiesto dall'amministrazione finanziaria, inclusi eventuali maggiorazioni standard. Verificare lo stato della propria posizione presso il proprio ente locale è quindi il primo passo prima di effettuare qualsiasi pagamento spontaneo.
  • Posso usare il ravvedimento anche per anni fiscali precedenti al 2015?
    Sì, il Decreto Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha introdotto norme di favore applicabili a tutti i tributi, non solo IMU e TASI. Queste disposizioni permettono di sanare omissioni o errori di calcolo anche per violazioni commesse anteriormente al 2015, a patto che non sia ancora stato notificato alcun atto impositivo o avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate o del Comune. Questa flessibilità consente di regularizzare posizioni vecchie pagando sanzioni ridotte, purché ci si attenga rigorosamente alle finestre temporali e alle condizioni stabilite dalla normativa vigente.

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