Modello 730, le novità fiscali per la casa

Modello 730: le novità del 2016

Il modello 730 è un modulo che alcune categorie di contribuenti (pensionati e lavoratori dipendenti) devono usare per la dichiarazione dei redditi. Dal 2015 è stata prevista la possibilità di scaricare il modello 730 precompilato dalla sezione specifica del sito dell’Agenzia delle Entrate a cui si accede attraverso il codice Pin di Fisconline per i servizi telematici. Quest'anno sarà disponibile a partire dal 15 aprile 2016 e l’invio dovrà avvenire entro il 7 luglio 2016 anche per il modello 730 originario. Ogni volta che si deve effettuare la dichiarazione dei redditi si devono consultare le modifiche e le novità introdotte dalla normativa e dalla legge di stabilità perchè le detrazioni possono cambiare. Anche quest'anno sono state recepite nel modello 730 novità fiscali per la casa. Queste riguardano sia le detrazioni da effettuare che il regime di tassazione dell'immobile.

Modello 730: le novità del 2016

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Modello 730: le novità fiscali per la casa

dichiarazione dei redditi Si conoscono le modalità di compilazione del modello 730: le novità fiscali per la casa invece cambiano ogni anno. Una delle principali riguarda la cedolare secca. Infatti per gli immobili in locazione il contribuente può optare per questo regime di tassazione: di conseguenza sugli affitti viene applicata un'imposta sostitutiva dell'Irpef, delle imposte di registro e di bollo per la regolazione del contratto di locazione e delle addizionali regionali e comunali. Per aderire al regime della cedolare secca il contribuente deve indicare nella sezione I del quadro B i dati che identificano l'immobile in affitto e si deve sbarrare la casella Cedolare secca della colonna 11. Infine si devono indicare gli estremi del contratto di locazione registrato nella sezione II del quadro B del modello 730. La base imponibile è calcolata applicando un'aliquota del 21% sul canone di locazione annuo per i contratti a canone libero o disciplinati dal codice civile. Se invece è a canone concordato si applica un'aliquota agevolata del 10%. Infine è prevista un'agevolazione per acquistare o costruire abitazioni da locale sul reddito complessivo. È necessario destinare l'immobile alla locazione entro sei mesi per almeno otto anni.


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Le detrazioni del mutuo e dell'affitto

Le detrazioni del mutuo e dell'affitto Nel 2016 sono previste detrazioni per le spese dell'affitto e per quelle del mutuo. Nel primo caso l'agevolazione riguarda chi affitta un immobile come abitazione principale e il suo importo varia in base a quello del reddito complessivo a cui si aggiunge il reddito dei fabbricati locati in regime della cedolare secca. Per quanto riguarda i mutui, la detrazione IRPEF del 19% riguarda diverse situazioni: ad esempio può essere applicata agli interessi per i mutui ipotecari destinati sia alla costruzione di un'abitazione che al suo acquisto. In più si possono detrarre per il 19% anche gli interessi per i mutui contratti nel 1997 con l'obiettivo di realizzare un recupero edilizio e quelli per i mutui ipotecari destinati all'acquisto di altri immobili. Infine c'è da considerare come la legge di stabilità 2016 abbia prorogato anche per quest'anno oppure introdotto per la prima volta importanti agevolazioni e detrazioni fiscali per la ristrutturazione e la riqualificazione della casa.


Modello 730, le novità fiscali per la casa: Detrarre le spese per l'efficienza energetica

Detrarre le spese per l'efficienza energetica I bonus per le ristrutturazioni edilizie prevedono una detrazione del 50% dell'IRPEF per quanto riguarda le spese sostenute per effettuare interventi di recupero di un immobile: il contribuente quindi deve indicare le spese sostenute in tal senso sia nel 2015 che eventualmente negli anni precedenti all'interno della Sezione III A. Ciò vale soprattutto per gli interventi di ristrutturazione, di risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria degli immobili. Il tetto massimo su cui richiedere la detrazione è 96mila euro che diventeranno 48mila nel 2017: per il prossimo anno la detrazione sarà solo del 36% e non del 50%. Nella Sezione III A si devono inserire anche le spese per adottare misure antisismiche e per la messa in sicurezza statica per gli edifici in zone sismiche con un alto grado di pericolosità. Sempre per il 2016 è stata prorogata la detrazione del 65% per gli interventi volti al risparmio energetico: le spese sostenute dal 2008 al 2015 vanno inserite nella Sezione IV. Infine nel 2016 è stata introdotta una detrazione del 65% per gli interventi riguardanti l'adozione di impianti di climatizzazione invernali alimentati con biomasse e di schermature solari.


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