Tuttavia, per usufruire delle agevolazioni, occorre che l’immobile in questione non sia considerato appartenente alle categorie catastali A/1, A/8, A/9, ossia quelle degli immobili "di lusso", che l’acquirente stabilisca la propria residenza nel comune dove ha acquistato l’immobile, al massimo entro 18 mesi dall’acquisto, e che non possegga sul territorio italiano un altro immobile per il quale abbia già richiesto le agevolazioni.
Queste imposte andranno versate al notaio nel momento in cui si registra l'atto di acquisto. Nel rogito, inoltre, andrà inserita un'autodichiarazione (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) di entrambe le parti in causa, nella quale andranno dichiarati tutti i dati relativi al pagamento dell'immobile, le modalità e le spese eventualmente sostenute se per l'acquisto si è ricorsi a mediazioni di qualsiasi tipo, che andranno anch'esse indicate.Se non si portano a termine questi obblighi correttamente si rischia di essere soggetti a sanzioni fino a 10.000 euro; inoltre, la tassazione sull'immobile verrà calcolata automaticamente dall'Agenzia delle Entrate non più in base al valore catastale dell'immobile ma in base a quello commerciale, in genere molto più alto. Verranno poi effettuati accertamenti sul reale valore del bene. Lampa 66984 Tanica Lt.20 Prezzo: in offerta su Amazon a: 17,38€ |
L’usucapione è un istituto giuridico molto antico, presente già nel diritto romano, che permette il riconoscimento della proprietà di un bene, se si è usufruito di tale bene in maniera continuativa per venti anni. In Italia è disciplinato dal codice civile, nell’articolo 1158 e nei seguenti.
Perché l’acquisto tramite usucapione sia valido però, è necessario che vengano rispettati alcuni requisiti: innanzitutto, l’uso del bene usucapito dev’essere continuativo, cioè non essere mai stato interrotto durante i venti anni; poi l'usufrutto dev'essere stato pacifico, ossia non dev’essere stato conquistato attraverso una condotta violenta o minacciosa. Ultimi requisiti essenziali, per ottenere il possesso tramite usucapione di un bene, riguardano il fatto che questo sia stato utilizzato in maniera pubblica ed inequivocabile: il bene usucapito dev’essere stato quindi utilizzato palesemente da colui che poi ne richiede l’acquisto, anche di fronte a persone estranee, e non in maniera nascosta o tale che chiunque non fosse d'accordo non potesse eventualmente esprimere dubbi in merito all'uso.Se una persona è riuscita ad ottenere il diritto d’acquisto di un immobile per usucapione, può tranquillamente usufruire delle agevolazioni riservate all’acquisto della prima casa, poiché per legge anche l’usucapione consiste giuridicamente in un atto d’acquisto; questo è palesemente indicato nell’articolo 8 della Tariffa Parte Prima, del D.P.R. n.131/86, che alla nota II-bis recita: "i provvedimenti che accertano l’acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento sui beni medesimi sono soggetti all’imposta secondo le disposizioni dell’articolo 1 della Tariffa".
Per quanto riguarda il momento e le sedi nelle quali andrà presentata dichiarazione scritta di possedere i requisiti per usufruire delle agevolazioni per la prima casa, come ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con la R.M. n.90/E/14, non è obbligatorio presentare dichiarazione già al giudice che dovrà dichiarare l’avvenuto o meno acquisto dell’immobile per usucapione, e quindi in sede di procedimento giudiziario; il proprietario sarà obbligato però a presentare una dichiarazione scritta con firme autenticate nel momento in cui andrà a registrare l’atto di acquisto del bene presso l’Agenzia delle Entrate.
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