Chi può richiedere l'anticipo del TFR sull'acquisto della prima casa
L'anticipo del TFR può essere richiesto per un massimo del 70% del valore totale maturato, al momento in cui viene presentata la domanda. Tale tipo di richiesta può avvenire nei seguenti casi: ristrutturazione, acquisto, costruzione di una prima casa in cui andare ad abitare, per sè o per i propri figli; spese sanitarie riguardanti terapie o interventi straordinari; spese affrontate durante il congedo parentale; spese sostenute per un congedo richiesto per motivi di formazione. Analizziamo il caso della richiesta di anticipo del TFR per la ristrutturazione, o l'acquisto, di una prima casa per i figli o per sè, che può essere concesso al lavoratore, nel caso in cui questo sia iscritto ai fondi di previdenza facenti riferimento all'INPS. I fondi di previdenza in questione sono: il "Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici" e il "Fondo di Previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo" con un'iscrizione valida, per quanto riguarda le prestazioni di capitale, da almeno otto anni. Chi ha i suddetti requisiti può richiedere l'anticipo del TFR per le seguenti ragioni: prima casa per abitazione da acquistare; assegnazione in cooperativa di una casa in proprietà divisa o indivisa; riscatto di un alloggio di tipo popolare; costruzione della casa di abitazione in proprio; lavori per ampliamento, ristrutturazione, risanamento della prima casa, atti a rendere l'abitazione idonea a quelle che sono le esigenze dei familiari del proprietario, che deve essere il richiedente dell'anticipo.
I requisiti del richiedente e del coniuge
Quando ci si accinge a costruire o acquistare la casa abitativa, l'anticipo sul TFR può essere concesso solo nel caso in cui nè il richiedente nè il coniuge non posseggano totalmente, o in comproprietà, un altro alloggio le cui caratteristiche sono compatibili con le esigenze familiari. Eventuali altri immobili posseduti sono ritenuti idonei nel caso in cui abbiano un numero di vani, servizi a parte, uguale o maggiore al numero delle persone che compongono il nucleo familiare, come risulta nello stato di famiglia, o secondo l'atto notorio sostitutivo. Se l'abitazione da costruire, o acquistare, è in comproprietà con soggetti che non siano il coniuge o i figli di chi esegue la richiesta. Nel caso si tratti dell'acquisto di un alloggio, la domanda di anticipazione del TFR deve essere fatta entro i due anni dalla data di registrazione dell'atto di acquisto preliminare. Quando si tratta di costruire l'alloggio in proprio, il permesso relativo ai lavori non deve avere scadenza anteriore ai due anni, rispetto alla richiesta di anticipazione. Infine, per la costruzione con cooperativa edilizia, deve essere presentata la documentazione che certifica l'appartenenza alla stessa, in qualità di socio, del richiedente.
La documentazione
L'anticipazione del TFR deve essere richiesta presentando la domanda all'INPS competente, in base alla residenza del richiedente, e deve essere corredata dai documenti in seguito elencati. - Atto notorio, o dichiarazione sostitutiva, accertante che il richiedente e il coniuge non sono comproprietari, o proprietari, di un altro alloggio idoneo. - Dichiarazione attestante che la località della prima casa di abitazione è diversa da quella del comune di residenza, e che la nuova collocazione permette al richiedente di raggiungere il luogo di lavoro quotidianamente. - Stato di famiglia, se la prima casa da costruire o acquistare è richiesta per sè o per i figli. A seconda delle necessità specifiche, devono essere presentati anche i documenti in seguito elencati. - Originale del preliminare di acquisto completo di costo pattuito, importo dell'acconto versato e nome dell'acquirente. - Atto catastale o notarile certificante la proprietà del terreno su cui verrà costruito l'immobile; certificato per l'inizio dei lavori e permesso di costruzione forniti dal comune, con firma di un professionista che sia iscritto all'albo. - Verbale autentico della cooperativa da cui si evinca che il richiedente, a cui è stato assegnato l'alloggio, è socio della stessa; dichiarazione dell'ammontare delle spese da sostenere e il costo dell'alloggio, da parte del legale rappresentante. - Documenti catastali comprovanti la proprietà dell'alloggio da ampliare o ristrutturare, preventivo dei costi previsti per i lavori firmato da un tecnico avente iscrizione valida all'albo, dichiarazione di inizio attività corredata da relazione dettagliata e firma del progettista avente l'abilitazione; elaborati progettuali per la conformità alle norme vigenti in ambito urbanistico, edilizio e igenico sanitario.
Domande frequenti
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Chi ha diritto di richiedere l'anticipo del TFR per la prima casa?La richiesta di anticipo del Trattamento di Fine Rapporto è riservata esclusivamente ai lavoratori iscritti ai fondi di previdenza gestiti dall'INPS, specificamente il Fondo per gli impiegati dei concessionari del servizio di riscossione e il Fondo per il personale delle imposte di consumo. Per accedere alla prestazione, è fondamentale dimostrare un’iscrizione attiva e valida da almeno otto anni per quanto riguarda le prestazioni di capitale. Non tutti i dipendenti pubblici o privati possono usufruire di questa misura; pertanto, il primo passo consiste nel verificare l’appartenenza a questi specifici fondi previdenziali e la durata dell’arruolamento, poiché solo i soggetti che soddisfano questi criteri temporali e contributivi possono presentare domanda per l’acquisto, costruzione o ristrutturazione della prima abitazione.
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Qual è il limite massimo dell'anticipo che posso ottenere?Il tetto massimo consentito per l’anticipo del TFR corrisponde al 70% del valore totale maturato al momento della presentazione della domanda. Questo significa che non è possibile recuperare l’intera somma accumulata, ma solo una parte significativa destinata a coprire le spese principali. È importante calcolare attentamente tale percentuale basandosi sul saldo effettivo del fondo al giorno della richiesta, considerando eventuali rivalutazioni o variazioni. Questa limitazione è stabilita per garantire la sostenibilità del fondo previdenziale e deve essere tenuta presente nella pianificazione finanziaria dell’operazione immobiliare, integrando eventualmente altre fonti di finanziamento per coprire la restante quota necessaria.
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Posso richiedere l'anticipo se possiedo già un'altra casa?No, l’accesso all’anticipo è negato se né il richiedente né il coniuge sono proprietari, neppure in comproprietà, di un altro alloggio considerato idoneo alle esigenze familiari. Un immobile è ritenuto 'idoneo' se presenta un numero di vani (servizi esclusi) uguale o superiore al numero di componenti del nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia o da atto notorio. Tuttavia, è possibile procedere se la nuova abitazione si trova in un comune diverso da quello di residenza e consente il raggiungimento quotidiano del luogo di lavoro, oppure se l’immobile esistente non soddisfa i requisiti dimensionali sopra citati. La verifica della titolarità di altri beni immobiliari è quindi cruciale per l’ammissibilità della pratica.
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Entro quanti tempi devo presentare la domanda dopo l'acquisto?I termini per la presentazione della domanda variano in base alla tipologia di operazione immobiliare. Se si tratta dell’acquisto di un alloggio esistente, la richiesta di anticipazione del TFR deve essere inoltrata entro due anni dalla data di registrazione dell’atto di acquisto preliminare. Nel caso di costruzione della casa in proprio, il termine si riferisce alla validità del permesso di costruire, che non deve scadere anteriormente ai due anni successivi alla presentazione della domanda. Per le cooperative edilizie, invece, è necessario fornire la documentazione che attesti la qualifica di socio al momento della richiesta. Rispettare rigorosamente questi scadenziari è essenziale per evitare il rigetto della pratica per tardività.
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Che documenti servono per la domanda di anticipo TFR?La domanda va presentata all’INPS competente per territorio e richiede una documentazione specifica. Fondamentali sono l’atto notorio o dichiarazione sostitutiva che attesta l’assenza di altra proprietà immobiliare idonea per sé e il coniuge, lo stato di famiglia e la dichiarazione sulla distanza tra residenza e nuovo domicilio rispetto al luogo di lavoro. Per l’acquisto, occorrono il preliminare con costi e acconti; per la costruzione, l’atto di proprietà del terreno, il permesso di costruire e le firme di professionisti abilitati; per le cooperative, il verbale di assegnazione. In caso di ristrutturazione, sono richiesti i documenti catastali dell’immobile esistente, preventivi tecnici firmati e relazioni conformi alle normative urbanistiche e igienico-sanitarie vigenti.








