Lasciare il passeggino nell'androne condominiale o sul pianerottolo

Androne e pianerottolo: quale differenza?

La definizione comune di androne su un vocabolario ci parla di un ambiente di passaggio dal portone d'ingresso della casa alle scale e al cortile. L'articolo 1117 del codice civile non fa menzione dell'androne tra le parti comuni di un edificio in condominio, facendola rientrare nelle parti condominiali. Ovviamente, non ci sono motivi per non considerare l'androne come parte condominiale in quanto, come da definizione, è un ambiente che consente il passaggio dal portone comune agli appartamenti. Tuttavia, bisogna fare attenzione a determinati casi, poiché c'è una eccezione di non poca importanza. Infatti ci può essere una riserva di proprietà esclusiva a favore di uno o più condomini contenuta negli atti d'acquisto dell'immobile e che possono creare dei problemi per quanto riguarda la condivisione di un androne. Identico il discorso per il pianerottolo che deve essere considerato parte integrante delle scale. Infatti possono essere considerate in condominio tutte quelle parti che siano utili per la fruizione delle unità immobiliari.

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Beni comuni ed uso su pianerottolo ed androne

passeggino in condominio E' importante anche specificare che sia pianerottoli che androni vanno utilizzati dai condomini in conformità con l'articolo 1022 del codice civile. Quest'ultimo stabilisce che chiunque può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca ad altri di poter utilizzare tale ambiente secondo diritto. In tal senso la Cassazione da anni lavora per precisare quale sia l'utilizzo del pianerottolo e dell'androne. Questa afferma che il partecipante alla comunione può utilizzare la cosa comune per un suo fine particolare con la possibilità di ritrarre dal bene l'utilità specifica aggiuntiva rispetto a quelle che vengono ricavate dagli altri, col limite di non alterare la consistenza e la destinazione d'uso. Quando si parla di uso della cosa comune, essa non va affatto intesa come utilizzo della cosa contemporaneamente ma va letta nel senso che ciascun condomino ha la possibilità di utilizzare tale ambiente secondo quelle che sono le sue esigenze senza però dimenticare i diritti medesimi che spettano ai suoi vicini.


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Passeggini su androne e pianerottolo: le controversie.

passeggino in condominio Negli ultimi anni sono tante le problematiche sorte circa un presunto utilizzo improprio di androni e pianerottoli. Infatti, spesso tra i motivi di litigi ed incomprensioni tra condomini, troviamo l'occupazione illegittima di spazi comuni che ne limitano l'utilizzo da parte di altre persone. Piante, ma anche altri oggetti, passando ai passeggini che occupano un buono spazio sui pianerottoli ed androni. Proprio soffermandoci sul caso dei passeggini, anche per quanto precedentemente ricordato, in androni e pianerottoli, eccetto in quelli di dimensioni eccessivamente ridotte, può essere lasciato un passeggino. Infatti, proprio negli spazi comuni dalle ridotte dimensioni si consiglia di fare attenzione poiché la presenza di un oggetto dalle dimensioni del passeggino può provocare una netta riduzione dello spazio utilizzabile da parte di altri condomini.


Lasciare il passeggino nell'androne condominiale o sul pianerottolo: I casi

passeggino in condominio In numerosi edifici del nostro paese troviamo androni con un voluminoso sottoscala a disposizione dei condomini. L'uso deve essere funzionale alle esigenze della vita quotidiana, evitando che qualsiasi ambiente del condominio possa trasformarsi in un vero e proprio deposito. Inoltre, vi può essere una precisazione del regolamento condominiale che vieti l'utilizzo in tal modo di un androne o di un pianerottolo. Lecito sarà dunque ricordare l'articolo 1117 del codice civile che riporta come, in caso vi siano attività che incidano negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d'uso delle parti comuni, sia l'amministratore che gli stessi condomini possono richiedere la convocazione di una assemblea condominiale. Il fine di tale assemblea deve essere la cessazione della violazione anche tramite azioni giudiziarie che potranno essere intraprese in caso di inadempienza da parte dei soggetti protagonisti del non rispetto delle regole.



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