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Regole e Tasse

Agevolazioni fiscali per i mutui

Accedere alle agevolazioni fiscali per i mutui ipotecari è un'operazione piuttosto semplice, purchè si conoscano alcune nozioni di base su quando, come e con che limiti esse siano accessibili.

di Redazione

27 maggio 2015

Requisiti perchè un mutuo possa godere di agevolazioni.

La legge prevede che si possano detrarre dalla dichiarazione dei redditi le spese relative agli interessi e all'accensione di un mutuo ipotecario, purchè vengano rispettati alcuni criteri fondamentali. In primo luogo, sono soggetti ad agevolazioni solo i mutui garantiti da ipoteca e destinati all'acquisto o alla ristrutturazione di una abitazione. L'immobile oggetto dell'ipoteca può, comunque, essere diverso da quello per cui si richiede il mutuo. Sono esclusi dalle agevolazioni i prestiti personali di qualunque genere e le aperture di credito con garanzia ipotecaria. In caso di acquisto, si ottengono agevolazioni fiscali solo per l'acquisto di immobili da adibire ad abitazione principale e relative pertinenze. Questo vale anche per immobili soggetti a locazione o ad usufrutto, poichè si intenda destinarli ad abitazione principale. Le detrazioni si applicano anche in caso di un mutuo per la costruzione di una abitazione principale o per una ristrutturazione radicale che cambi completamente l'immobile iniziale allo scopo di ottenerne uno che funga poi da abitazione. Infine, si possono applicare le detrazioni anche su mutui che vengono aperti in sostituzione di altri mutui esistenti e detraibili.

Tempistiche e limitazioni.

Se l'immobile per cui si è chiesto il mutuo viene acquistato, esso deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno dalla stipula del mutuo. In caso di ristrutturazione, si può chiedere una proroga fino a due anni. In questo caso, però, le agevolazioni fiscali saranno richiedibili solo a partire dal termine della ristrutturazione. Se l'immobile acquistato è occupato da inquilini, la notifica di sfratto dovrà essere inviata entro tre mesi dalla stipula del mutuo e andrà sempre rispettato l'anno per adibire l'immobile ad abitazione principale. Una eccezione a questa regola è ammessa dal trasferimento per motivi di lavoro occorsi dopo la stipula del mutuo o in caso di ricovero permanente in istituto di cura. In questi ultimi casi le agevolazioni fiscali restano a patto che l'immobile non venga dato in locazione. In caso di costruzione o ristrutturazione, il mutuo deve essere stipulato entro i sei mesi prima o dopo l'inizio dei lavori e si deve adibire l'immobile ad abitazione principale entro sei mesi dal termine di questi.

Importi detraibili.

E' importante tenere presente che ogni anno, nella dichiarazione dei redditi, sarà possibile detrarre gli importi relativi al mutuo solo ed esclusivamente per le spese sostenute nel corso dell'anno. Vanno anche tenuti presenti i massimali di detrazione, che sono di 4000 Euro per mutuo d'acquisto e 2582,28 Euro per mutuo da ristrutturazione. L'imponibile per la detrazione fiscale è componibile da: spese per l'istruttoria bancaria, costi di eventuali perizie, imposte sul mutuo, costi per l'atto notarile e quote di interessi sulle rate del mutuo. Il beneficio fiscale equivale ad una detrazione di imposta del 19%. In pratica, per ogni 100 Euro ammessi in detrazione, verrà ridotta di 19 Euro l'imposta IRPEF da pagare. I contraenti di un mutuo che non pagano l'IRPEF non hanno accesso alle agevolazioni.

Particolarità e situazioni specifiche.

L'importo massimo del mutuo a cui è possibile applicare le detrazioni è quello costituito dal costo dell'immobile a cui si aggiungono eventuali spese di mediazione immobiliare, notarili e fiscali relative al mutuo. Se l'importo totale del finanziamento supera questa somma, l'eccedenza sarà esclusa dalle agevolazioni fiscali. In caso di ristrutturazione, ogni anno sarà possibile detrarre esclusivamente le spese relative alla frazione di mutuo utilizzata fino a quel momento per i lavori. In caso di mutui cointestati, il beneficio fiscale viene ripartito tra i cointestatari in misura della loro partecipazione al mutuo. Se uno dei cointestatari non ha reddito e, quindi, non paga l'IRPEF, la sua quota di agevolazioni viene perduta. Questo non si applica in caso in cui il cointestatario sia un coniuge disoccupato. La possibilità di detrarre le spese del mutuo decade se viene meno l'utilizzo come abitazione principale, salvo i casi di trasferimento per lavoro o per ricovero permanente già menzionati.

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Domande frequenti

  • Quali tipi di mutuo danno diritto alla detrazione fiscale del 19%?
    Le agevolazioni fiscali si applicano esclusivamente ai mutui ipotecari destinati all’acquisto o alla ristrutturazione di un’abitazione principale. Sono esclusi i prestiti personali e le aperture di credito con garanzia ipotecaria. Per l’acquisto, l’immobile deve essere destinato ad abitazione principale, incluse le pertinenze. Vale anche per immobili in locazione o usufrutto se si intende usarli come residenza. Le detrazioni coprono anche mutui per la costruzione ex novo o ristrutturazioni radicali che trasformino completamente l’immobile. Inoltre, sono ammesse le sostituzioni di mutui precedenti già detraibili.
  • Quali sono i massimali annuali di spesa detraibile per acquisto e ristrutturazione?
    I limiti di spesa annua su cui calcolare la detrazione variano in base alla finalità del mutuo. Per l’acquisto dell’abitazione principale, il massimale è di 4.000 euro all’anno. Per i mutui destinati alla ristrutturazione edilizia, il limite scende a 2.582,28 euro annuali. Su queste somme si applica una detrazione dall’imposta pari al 19%, riducendo così l’IRPEF dovuta. È fondamentale ricordare che si detraggono solo le spese sostenute nell’anno di riferimento, comprese istruttoria, perizie, imposte, atti notarili e interessi passivi.
  • Entro quanto tempo devo trasferirmi nell’immobile per mantenere le agevolazioni?
    Se acquisti l’immobile, devi adibirlo ad abitazione principale entro un anno dalla stipula del mutuo. Se l’immobile è occupato da inquilini, devi notificare lo sfratto entro tre mesi e rispettare comunque il termine annuale. In caso di ristrutturazione, hai due anni di proroga per completare i lavori e adibire la casa a residenza, ma le detrazioni partiranno solo dal termine della ristrutturazione. Eccezioni esistono per trasferimenti lavorativi post-stipula o ricoveri permanenti, purché l’immobile non venga dato in locazione.
  • Come funziona la detrazione in caso di mutuo cointestato?
    Nel caso di mutui cointestati, il beneficio fiscale viene ripartito tra i contraenti in proporzione alla loro quota di partecipazione al finanziamento. Un aspetto critico riguarda il reddito: se uno dei cointestatari non ha reddito imponibile e quindi non paga l’IRPEF, perde automaticamente la quota di detrazione spettante. Questa regola non si applica se il co-intestatario senza reddito è il coniuge disoccupato, il quale mantiene il diritto alla propria parte di agevolazione fiscale.
  • Cosa succede se il importo del mutuo supera il valore dell’immobile?
    Il capitale massimo del mutuo beneficiario delle detrazioni corrisponde al costo dell’immobile aumentato delle spese accessorie come quelle di mediazione immobiliare, notarili e fiscali legate al mutuo. Qualsiasi eccedenza rispetto a questa somma complessiva non gode di agevolazioni fiscali. Nel caso specifico delle ristrutturazioni, ogni anno potrai detrarre solo le spese relative alla frazione di mutuo effettivamente utilizzata per i lavori fino a quel momento, mantenendo il controllo rigoroso sui massimali annuali.

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