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In linea generale, la normativa di riferimento per stabilire l'abitabilità di un sottotetto è determinata in maniera autonoma dalle singole Regioni ed in taluni casi dai Comuni, che possono stabilire i requisiti che i proprietari sono chiamati a rispettare. I vincoli da seguire riguardano l'altezza minima, che regolarmente deve essere pari a 270 centimetri ma che in alcune regioni scende a 240 cm, ulteriormente abbassati per spazi come bagni e corridoi; il rapporto aeroilluminato, cioè la superficie vetrata apribile che non deve essere inferiore ad un sesto di quella del pavimento; la possibilità di aprire lucernari e finestre, che in alcuni luoghi può essere vietata; ed infine la possibilità di modificare l'altezza o la pendenza per rendere abitabile il vano, in quanto alcune regioni lo vietano mentre altre lo consentono, purché siano rispettate le prescrizioni indicate nel piano regolatore. Accanto a queste norme possono poi esserci specifici regolamenti dettati dai singoli comuni.
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La prima questione da risolvere riguarda la questione relativa alla proprietà di un sottotetto presente all'interno di un condominio. Sul punto c'è una interessante sentenza che stabilisce che se il sottotetto è un volume tecnico dell'appartamento dell'ultimo piano può essere considerato una sua pertinenza. Per fugare ogni dubbio, è opportuno visionare i documenti relativi alla proprietà condominiale e del singolo appartamento in quanto da questi ultimi sarà possibile poi stabilire di chi sia la proprietà. In ogni caso, qualora uno dei condomini fosse interessato, può acquistare dal condominio la proprietà del sottotetto.
Se si intende effettuare dei lavori per rendere abitabile il sottotetto, l'amministrazione fiscale riconosce una serie di incentivi. E' infatti possibile portare in detrazione dalla dichiarazione Irpef, parte dei costi sostenuti per ristrutturare sia le abitazioni che le parti comuni. Nello specifico, la detrazione è riconosciuta nella misura del 50% delle spese sostenute nel periodo compreso tra giugno 2012 e dicembre 2016, fino all'importo massimo di 96mila euro. Da gennaio 2017 sarà egualmente possibile accedere al bonus fiscale ma nella misura del 36% e con il limite di 48mila euro. L'importo da portare in detrazione deve essere ripartito in 10 quote annuali e per poterne usufruire bisogna inserire in dichiarazione i dati identificativi dell'immobile. Inoltre tutti i pagamenti devono essere eseguiti con bonifico bancario indicando causale del versamento e i codici fiscali del beneficiario e di chi ha ottenuto il pagamento. Tutte le ricevute dovranno essere considerate per il periodo necessario per consentire gli eventuali accertamenti dal fisco.
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