Parcheggi condominiali

Le modalità di costruzione

Nelle costruzioni degli anni 50 si possono notare pochi parcheggi condominiali in quanto non vi è mai stata emanata una legislazione specifica che indicasse le modalità di costruzione ed, inoltre, non era mai stato valutato il problema. A seguire negli anni 60, conseguentemente al continuo e notevole incremento delle auto in circolazione, rispetto al decennio precedente, ha determinato la presa di coscienza, arrivando a sottolineare sia l'importanza che la necessità della disponibilità di parcheggi. Nel 1967 venne quindi promulgato un decreto legge che indicava le modalità relative alla costruzione di parcheggi condominiali.

La costruzione dei parcheggi era praticamente lasciata alla lungimiranza del costruttore.

Con la legge 765 del 1967, denominata legge ponte, si è deciso di definire con esattezza legislativa il problema dell'edificabilità dei parcheggi, specificatamente con l'art 18 della suddetta legge si prevede l'introduzione nella legge urbanistica citando l'articolo 41 sexies obbligando la destinazione ad area di parcheggio su una determinata superficie. Pertanto, tale articolo implica la costruzione obbligatoria, adiacente alle aree di nuova costruzione, di parcheggi condominiali, in misura non inferiore ad un metro quadrato ogni 10 metri cubi di abitazione. I parcheggi non sono gravati da nessun vincolo pertinenziale e tanto meno da diritti di uso esclusivo per i proprietari delle case.

Parcheggi condominiali

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L'assegnazione dei parcheggi condominiali

assegnazione dei parcheggi condominial Molti condomini godono di autorimesse comuni invece dei classici box auto di proprietà privata, la disciplina di quest'area comune spetta all'amministratore, secondo l'art 1130, che ha quindi il dovere di disciplinare al meglio l'utilizzo dei posti comuni per il godimento totale di tutti. In caso il posto sia fruibile da tutti, l'amministratore potrà delimitare i singoli parcheggi lasciando la scelta ai vari proprietari di quale posto occupare.

Se i parcheggi disponibili non sono sufficienti per servire tutti i condomini è possibile richiedere un utilizzo turnario, infatti secondo una sentenza della Cassazione, il diritto sull'utilizzo di un bene non consiste nel poterlo usare in contemporanea ad un altro ma può consistere in un utilizzo alternato tra un soggetto ed un altro, inoltre la Cassazione precisa che l'assegnazione dei posti di parcheggio non deve mai avvenire in relazione ai millesimi dell'abitazione.

L'amministrazione, al fine di assegnare i singoli posti ed in caso non si riesca a trovare una soluzione, può utilizzare il sistema del sorteggio.

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    Parcheggi condominiali: Ricavare in abitazioni già esistenti dei parcheggi condominiali

    In molte abitazioni vi sono alcune aree comuni in cui non è prevista una particolare destinazione urbana, si può pensare ad un cortile o ad un area del condominio recintata. In questo caso il condominio può deliberare di utilizzare il suddetto spazio nella maniera che ritiene più opportuno, ovviamente rispettando l'unico criterio stabilito dall'art 1102, il rispetto del pari uso per tutti i residenti. L'assemblea condominiale potrà quindi deliberare la destinazione a parcheggio, attraverso la maggioranza espressa dall'articolo 1136 che prevede una votazione pari ad un totale di 500 millesimi degli intervenuti.

    Sempre l'amministrazione dovrà richiedere una votazione successiva, che dovrà raggiungere la maggioranza dei due terzi dei millesimi totali, per cambiare la destinazione d'uso del relativo spazio.

    L'articolo 9 della legge Tognoli, 122 del 1989, prevede che i proprietari possano realizzare nel sottosuolo dei fabbricati parcheggi da destinare alle singole abitazioni, rispettando il regolamento di edificabilità del comune di appartenenza.

    I parcheggi possono anche essere realizzati nel sottosuolo di aree esterne purché non sia in contrasto con il regolamento PGT del comune. I vincoli sono di relazione paesaggistica ed ambientale, pertanto,obbligatoriamente si dovrà chiedere l'autorizzazione alle amministrazioni provinciali/regionali che, in un periodo massimo di 90 giorni, dovranno rilasciare un permesso paesaggistico di costruzione.

    L'assemblea potrà quindi creare dei nuovi parcheggi, attraverso l'escavazione del sottosuolo, non prima di aver mutato la destinazione d'uso dell'area, quindi dei locali di uso comune che sono posti al pian terreno, tramite votazione avvenuta con maggioranza qualificata di almeno 500 millesimi di abitazione. L'unico limite che viene imposto è che l'intervento non deve essere lesivo neanche per un singolo condominio altrimenti l'opera dovrà essere completamente annullata.



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