Comodato d'uso e casa familiare

Il contratto di comodato d'uso

Il contratto di comodato d'uso è un particolare contratto tra due parti di cui una (detta comodante) concede ad un'altra (detta comodatario) il godimento di una cosa, sia essa mobile o immobile. Secondo l'articolo 1803 del Codice Civile, il comodatario può servirsi della cosa per un determinato periodo, con l'obbligo di restituzione della stessa. Il contratto di comodato d'uso prevede la totale gratuità del rapporto. Se vi fosse un corrispettivo da versare ci sarebbe una totale incompatibilità con le finalità del comodato, ovvero quella di aiutare qualcuno concedendo la cosa in un momento di difficoltà. Per questo tipo di contratto non è necessario ricorrere alla forma scritta. Può tranquillamente essere un contratto in parola, specialmente tra genitori e figli. L'articolo 1804 del Codice Civile dice che nel comodato la destinazione della cosa deve essere esclusivamente quella stabilita dal contratto. Nel caso in cui questo punto non venga rispettato, allora sarà possibile la rescissione immediata del rapporto e l'obbligo di restituire il bene.

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Il comodato precario

contratto per comodato In un contratto di comodato d'uso è bene che si debba determinare con esattezza non soltanto la destinazione della cosa concessa ma anche la durata per la quale questo rapporto dovrà essere valido. Solo in questa maniera il contratto tra le parti si può giudicare come valido a tutti gli effetti di legge, sia esso espressamente ribadito o in semplice forma tacita. L'articolo 1809 del Codice Civile dice che se il comodante si trova in un urgente bisogno della cosa può richiederne l'immediata restituzione anche se ancora non è arrivato il naturale termine del contratto o la cosa ceduta non ha smesso di fungere gli utilizzi per cui è stata concessa. Conseguentemente, l'articolo 1810 del Codice Civile dice che il comodatario deve restituire la cosa al comodante quando questo ne faccia richiesta. Questo particolare comodato è noto come comodato precario. Resta salvo il concetto che chi ha in concessione il bene deve mantenerlo ed utilizzarlo con la massima diligenza, come quella di un buon padre di famiglia.


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    Comodato d'uso e casa familiare

    contratto per abitazione Ma cosa succede quando la cosa concessa in comodato d'uso è la casa familiare? Non sono pochi i casi che si sono verificati in passato e continuano a verificarsi ancora. Tali casi vedono la concessione della casa in comodato d'uso ai figli che si stanno per sposare da parte dei genitori. I diverbi nascono nel caso in cui insorgano problemi coniugali e si arrivi, quindi, alle sentenze di separazione o divorzio. In queste circostanze, l'immobile viene concesso dal giudice al coniuge cui sono affidati i figli. Rappresentazione di questa circostanza è la sentenza 13603 del 2004. Si richiedeva la fine del comodato d'uso ritenuto precario in modo da rientrare in possesso della casa concessa al figlio ma che era stata affidata, adesso, alla nuora (con i figli). Si è stabilito, però, che la separazione non modifica la natura del tipo di contratto in quanto il bene è vincolato dalla sua destinazione d'uso, ovvero quella di essere la casa familiare. In questo caso particolare, il contratto non cessa di esistere solamente se il comodante richiede la restituzione del bene. E' stato inoltre ribadito che il comodato d'uso precario non esiste ed il contratto viene meno solamente quando i figli conviventi con il genitore assegnatario saranno economicamente indipendenti.


    Un accenno sull'assegnazione della casa familiare

    firma contratto Dell'assegnazione della casa familiare in sede di separazione si è sempre fatto un gran parlare. E', infatti, uno dei principali motivi per cui i coniugi discutono quando si lasciano. E' l'articolo 155 quater a stabilire i criteri per l'assegnazione della casa familiare nel caso in cui la famiglia smetta di esistere. La priorità assoluta sta nell'interesse dei figli e, quindi, viene salvaguardato il diritto di questi ultimi a continuare ad abitare nei propri luoghi, insieme al genitore affidatario. Nel caso in cui, al momento della separazione, i figli siano maggiorenni, devono essere conviventi con il genitore affidatario e devono essere economicamente non autonomi per motivi indipendenti dalla loro volontà.



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