Amministratore condominiale: revoca giudiziale e condizioni

In quali casi è possibile rimuovere l'amministratore di condominio

L'11 dicembre 2012 è stata approvata la legge n. 220 che ha apportato aggiornamenti riguardo alla gestione dei condomini, legge che successivamente, con Decreto legge n. 145/2013, è stata modificata e completata in alcune parti. La riforma del condominio ha, di fatto, ampliato la norma precedente, inserendo una serie di dettagli non meglio, prima, specificati.

Tra le nuove norme sancite - come quella di garantire ai condòmini l'accesso agli atti e di tenerne copia - sono state riformulate anche quelle riguardanti la rimozione dell'amministratore. Il periodo di carica dell'amministratore è di un anno e questo si intende rinnovato per un altro anno ancora a meno che, i condòmini, non decidano di rimuoverlo ancor prima della scadenza naturale del suo contratto. Questo può essere fatto in qualunque momento e senza particolari motivi, semplicemente convocando un'assemblea di condominio in cui la maggioranza decreta la decandenza della sua funzione. Un altro caso in cui può essere rimosso l'amministatore è quello che prevede l' intervento dell'Autorità Giudiziaria.

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Casi di rimozione giudiziale dell'amministratore

amministratore La nuova riforma della gestione del condominio, ai comma n. 11 e n. 12 dell'articolo 1129, chiarisce nel dettaglio e in modo definitivo, quali siano i motivi gravi in seguito ai quali poter richiedere la rimozione giudiziaria dell'amministratore condominiale.

Di seguito, i casi più importanti.

- Il non aver convocato l'assemblea di condominio al fine dell'approvazione del rendiconto condominiale.

Ogni fine anno l'amministratore deve presentare il resoconto della gestione; ai fini della rimozione giudiziale, però, è necessario che il rendiconto non sia stato presentato per due anni consecutivi;

- il non aver convocato l'assemblea ai fini della rimozione o nomina dell'amministratore (nel caso in cui l'amministratore rifiuti ripetutamente di farlo);

-la mancata esecuzione delle delibere dell'assemblea (gli atti in cui si dispone per la gestione delle cose comuni) o per quella di provvedimenti giudiziali o amministrativi. In quest'ultimo caso, inoltre, i condomini possono richiedere il risarcimento dei danni eventualmente arrecati per l'omissione;

- la mancata apertura e/o utilizzo del conto corrente condominiale. L'amministratore è infatti tenuto ad aprire un conto corrente dove far transitare tutti i flussi sia in entrata che in uscita riguardanti il condominio. L'obbligo dell'apertura del conto serve proprio a garantire una maggiore trasparenza della gestione del denaro dei condòmini;

- per gravi irregolarità della gestione (ad esempio gestire in modo da creare confusione tra il patrimonio del condominio e quello dell'amministratore o di un altro condòmino);

- per non aver curato diligentemente una eventuale azione giudiziaria per la riscossione di somme dovute al condominio;

- l'aver fornito in modo inesatto o del tutto omesso i propri dati anagrafici o riguardanti la professione, al momento della nomina o della revoca dell'incarico.

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Modalità per la revoca giudiziale

amministratore In seguito al verificarsi di una o più delle condizioni esposte, i condòmini possono decidere di rimuovere l'amministratore in sede di assemblea condominiale. Questo primo tentativo è il presupposto senza il quale sarà impossibile rivolgersi, in seguito, all'Autorità giudiziaria.

Anche nel caso in cui un solo condòmino abbia sospetti di operato irregolare da parte dell'amministratore, egli può richiedere che venga convocata l'assemblea. Se, in questa sede, tra i vari partecipanti non si raggiunge un accordo per rimuovere l'amministratore dal proprio incarico, il condòmino che ha richiesto l'assemblea, può, in modo completamente autonomo, rivolgersi direttamente all'Autorità e richiederne l'intervento.


Amministratore condominiale: revoca giudiziale e condizioni: Cause

firma Il motivo per cui anche il singolo condòmino o solo una parte dei condòmini possa richiedere la revoca giudiziale, deriva dal fatto che il condominio come tale non è riconosciuto come "persona giuridica". Chiunque sia, in ogni caso, a richiederne la revoca, esso dovrà presentare solo la motivazione della richiesta, quindi il suo diritto a richiedere all'amministratore di ottemperare agli obblighi della gestione, mentre sarà l'amministratore ad avere l'onere della prova, presentando il fatto estintivo della richiesta di revoca, documentando di aver adempiuto ai suoi obblighi così come previsto in termini di legge.



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