Detrazioni 50% e 65% in condomini senza codice fiscale

Lavori in condominio e detrazioni fiscali

Le detrazioni in merito alle ristrutturazioni edilizie, e ai lavori concernenti il risparmio energetico, sono applicabili non solo alle opere effettuate sulle parti private degli edifici, ma anche a quelle che coinvolgono le parti condominiali a comune.

Oltre ai documenti che tipicamente sono necessari, come ricevute di bonifici, fatture e altre documentazioni di spesa, in casi di questo genere, il contribuente dovrà avere a disposizione:

- la tabella millesimale relativa alla ripartizione delle spese;

- la delibera assembleare con cui si approva l'esecuzione dei lavori.

Tuttavia, al posto della documentazione sopra citata, è possibile adoperare un'apposita certificazione, nella quale l'amministratore di condominio dichiari di essere in regola con l'adempimento dei diversi obblighi previsti, e contenente l'indicazione della somma che il contribuente può considerare per la detrazione.

Detrazioni 50% e 65%

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Tipologie di condominio

Tipologie di condominio La procedura da seguire per la richiesta delle detrazioni può essere più o meno complessa, a seconda della tipologia di condominio.

Il caso più semplice da seguire è quando il condominio interessato dagli interventi abbia una certa dimensione, abbia fatto richiesta già da tempo del codice fiscale, e sia legato ad un conto corrente, tramite il quale sia possibile effettuare dei bonifici. La situazione ideale è quella in cui si abbia l'obbligo di nomina di un amministratore, che possa essere considerato come persona di riferimento, quando si ha la necessità di intervenire sulle parti comuni dello stabile. La situazione può essere molto più complessa nel caso in cui l'immobile non abbia più di otto unità abitative, e non preveda l'obbligo di nominare un amministratore. In tali casi le questioni vengono solitamente gestite in modo quasi familiare: tra vicini si trovano accordi per la ripartizione delle spese, non viene effettuata la richiesta necessaria all'attribuzione del codice fiscale e non esiste alcun conto corrente di riferimento associato al condominio. Vediamo quali sono i passi da fare, e come è possibile poter richiedere le detrazioni per i lavori da effettuare sulle parti comuni, anche in quest'ultimo caso.

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Detrazioni 50% e 65% in condomini senza codice fiscale: Condomini privi del codice fiscale

La particolare situazione dei condomini che non hanno ancora fatto richiesta per l'assegnazione del codice fiscale, e che hanno eseguito lavori riguardanti parti a comune, come ad esempio la facciata, le scale o il cortile, e che intendono poter ottenere le relative detrazioni fiscali, è stata chiarita in modo esaustivo dalla circolare emessa dell'Agenzia delle Entrate il 21 maggio di questo anno. La circolare in questione è la n. 11/E. Come ci ricorda l'Agenzia delle Entrate, un condominio può determinare la sua nascita in modo automatico, senza alcun bisogno di effettuare particolari richieste presso uffici pubblici, o senza particolari delibere. Questo accade nel momento in cui diversi soggetti decidono di costruire su un terreno comune, o, in alternativa, quando un singolo proprietario cede in proprietà esclusiva delle porzioni di piano a terze parti, realizzando, in questo modo, un frazionamento. Nella Legge n.449/1997, in particolar modo nell'articolo 21, si specifica che il condominio è da considerarsi come sostituto d'imposta, ed ha l'obbligo di effettuare l'opportuna ritenuta d'acconto, quando va a corrispondere compensi sia in natura che in denaro. Questo comporta che il condominio debba avere il proprio codice fiscale, e questo vale anche per quando si tratta di condominio minimo, ovvero comprendente un numero di unità abitative non superiore ad otto, e dove non è previsto l'obbligo della nomina dell'amministratore. Alla luce di quanto visto sopra, nel caso in cui si voglia poter ottenere la detrazione fiscale relativa al risparmio energetico, o alla ristrutturazione edilizia, il condominio dovrà richiedere il proprio codice fiscale, ancor prima di iniziare i lavori. Successivamente dovrà attenersi a tutte le procedure necessarie, comprese quelle per i pagamenti. I bonifici dei pagamenti concernenti i lavori potranno essere eseguiti dal conto corrente del condominio o, in alternativa, da quello del condomino al quale è stato ufficialmente affidato l'incarico di effettuare i pagamenti.

Il bonifico dovrà riportare: il codice fiscale assegnato al condominio, quello dell'amministratore, oppure quello del condomino che ha eseguito il pagamento. Le spese relative alle parti comuni saranno ripartite, come di consueto, in base ai millesimi o comunque ai criteri applicabili secondo il codice civile. Ogni condomino avrà comunque diritto ad una detrazione proporzionale alle spese effettivamente sostenute.



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