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Fatture e bonifici Conto Termico

Aggiornato il 12 dicembre 20134 capitoli5 domande frequenti
Fatture e bonifici Conto Termico

Fatture e bonifici Conto Termico

Introdotto dal 12 dicembre 2012, il conto termico non è da confondere con una detrazione fiscale, come ad esempio la detrazione che riguarda il risparmio energetico oppure la detrazione per il risparmio edilizio. Il conto termico è quindi un contributo che viene assegnato dal GSE, ovvero gestore dei servizi energetici. E' possibile visualizzare il regolamento completo e i vari decreti amministrativi che disciplinano il conto termico sul sito del GSE, nell'ultima settimana, specificatamente il 4 dicembre 2013, il GSE ha introdotto un'aggiunta alle nuove regole, inserendo delle annotazioni sulle fatture e bonifici idonei per la richiesta del conto termico.

Fatture idonee per Conto Termico

Le fatture devono contenere un'indicazione precisa dell'intervento che è stato eseguito e devono essere idonee per la richiesta del Conto Termico, in caso gli interventi scorporabili siano multipli è necessario scorporarli singolarmente ed eseguire i pagamenti per ogni singolo intervento. Le fatture devono chiaramente contenere la partita IVA della società emittente e i dati dell'intestatario che vorrà richiedere in seguito il Conto Termico, l'intestatario della fattura deve specificare il suo codice fiscale oppure la sua partita IVA. In caso l'intestatario della fattura abbia richiesta ad una società di leasing una locazione finanziaria, la fattura allora andrà intestata alla società di leasing. Alla fine della fattura è necessario controllare che la spesa totale degli importi delle fatture coincida perfettamente con la spesa totale indicata nella specifica scheda di ammissione.

Bonifici idonei per Conto Termico

Per la richiesta del Conto Termico non è sufficiente pagare tramite normale bonifico utilizzato per le detrazioni fiscali, pena l'annullamento della domanda di Conto termico, si dovrà utilizzare obbligatoriamente il bonifico ordinario. Il bonifico ordinario andrà compilato in maniera specifica facendo particolare attenzione ad inserire l'intestazione e il riferimento al Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012 e al numero della fattura con la relativa data riportata nell'intestazione. Se all'interno del modulo di bonifico non vi sono campi particolare di compilazione dell'intestazione, nel campo causale va obbligatoriamente riportata l'intestazione della fattura comprensiva di codice fiscale o partita IVA dell'intestatario, e partita IVA o codice fiscale di chi riceve il pagamento e quindi della società. Nel caso si richieda una locazione finanziaria o qualunque altro tipo di finanziamento differente dal leasing, la causale del bonifico dovrà essere completata correttamente inserendo i riferimenti del soggetto responsabile comprensivo di nominativo e partita IVA. Nel caso il pagamento del bonifico ordinario avvenga da un soggetto che non è il diretto interessato, è necessario inserire nella causale la dicitura pagamento effettuato per conto di.., comprensivo di nome, codice fiscale o partita IVA del soggetto. Nel caso la fattura non possa essere emessa entro la data del pagamento, all'interno della causale andrà indicato il numero d'ordine al posto del numero della fattura, successivamente si dovrà inviare al GSE la copia della fattura e la copia dell'ordine ed una copia della ricevuta del bonifico che deve comprendere quindi il numero d'ordine riportato successivamente sulla fattura.

Particolari esenzioni per la presentazione di fatture o ordini al GSE

Non è necessario presentare fatture o ordini per la richiesta del Conto Termico per la realizzazione di un impianto su edifici della Pubblica Amministrazione, se è stato redatto un contratto di rendimento energetico PA ed ESCO. Le società ESCO sono particolari aziende che si occupano di effettuare determinati interventi al fine di migliorare il risparmio energetico, assumendosi la responsabilità dell'impianto e gli oneri della realizzazione. Successivamente il rendimento energetico verrà suddiviso tra il soggetto e l'ente ESCO. Sono esenti dal presentare fatture tutti gli edifici privati che hanno redatto un contratto di prestazione o di servizi energetici con la società ESCO e che quindi vi sia un rapporto ESCO/privato.

Domande frequenti

  • Qual è la differenza fondamentale tra il Conto Termico e le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica?
    Il Conto Termico non è una detrazione fiscale ma un contributo economico diretto erogato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE). A differenza delle detrazioni IRPEF o IRES che riducono il carico tributario, il Conto Termico prevede un rimborso diretto delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica o produzione di calore da fonti rinnovabili. È fondamentale non confonderlo con le agevolazioni fiscali: mentre le detrazioni si applicano alle tasse, il Conto Termico è un incentivo specifico regolamentato da decreti ministeriali, accessibile per impianti specifici in edifici esistenti o nuovi.
  • Come devono essere strutturate le fatture per essere valide ai fini del Conto Termico?
    Le fatture devono contenere indicazioni precise sull'intervento eseguito, la partita IVA del fornitore e i dati anagrafici (codice fiscale o partita IVA) dell'intestatario della pratica. Se ci sono più interventi scorporabili, ogni voce deve avere una fattura separata. L'importo totale delle fatture presentate deve coincidere esattamente con quello indicato nella scheda di ammissione del GSE. Inoltre, se l'intervento è finanziato tramite leasing finanziario, la fattura dovrà essere intestata alla società di leasing e non al privato utente finale.
  • Che tipo di bonifico bancario devo usare per pagare gli interventi e quali dati inserire?
    È obbligatorio utilizzare il bonifico ordinario; i bonifici ordinari per detrazioni fiscali non sono accettati. Nella causale del bonifico bisogna indicare chiaramente l'intestazione della fattura, il riferimento al Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012 e il numero della fattura con la relativa data. Se mancano campi specifici, questi dati vanno inseriti nella causale completa, includendo anche i codici fiscali/partite IVA di chi paga e di chi riceve. Se il pagamento avviene per conto di terzi, la causale deve specificare 'pagamento effettuato per conto di...' seguito dai dati del beneficiario.
  • Cosa fare se la fattura non è ancora disponibile al momento del pagamento?
    In assenza della fattura al momento del versamento, è possibile effettuare il bonifico indicando nella causale il numero d'ordine di acquisto al posto del numero di fattura. Successivamente, sarà necessario trasmettere al GSE tre documenti: la copia della fattura definitiva, la copia dell'ordine emesso e la ricevuta del bonifico. È cruciale che il numero d'ordine riportato sulla ricevuta bancaria corrisponda esattamente a quello presente sulla fattura finale per garantire la validità della documentazione e evitare problemi nell'erogazione del contributo.
  • Quando sono esentati dalla presentazione delle fatture o degli ordini al GSE?
    L'esonero dalla presentazione di fatture o ordini si applica in due casi specifici legati agli accordi ESCO. Il primo riguarda gli edifici della Pubblica Amministrazione quando è stato stipulato un contratto di rendimento energetico con una società ESCO. Il secondo caso concerne gli edifici privati che hanno redatto un contratto di prestazione o servizi energetici con una società ESCO. In queste situazioni, poiché la società ESCO assume la responsabilità dell'impianto e degli oneri, la procedura documentale standard per il singolo utente finale non è necessaria.

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