Tempi della verifica di fattibilità della demolizione parziale

L'ordine di demolizione parziale

In caso di costruzione di un fabbricato, solo parzialmente difforme rispetto alla concessione edilizia, come disciplina dell'art. 31, d.P.R. n. 380/2001, si può incorrere nell'ordine di demolizione parziale. La norma di riferimento appena citata è il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, ed all'art. 34, rubricato "Interventi eseguiti in parziale difformità del permesso a costruire", dispone che incombe l'ordine di rimozione o demolizione a cura e spese dei responsabili dell'abuso. Il termine previsto, entro il quale deve essere eseguito il ripristino della situazione di legalità, è genericamente prescritto come "congruo", demandando poi in via successiva, all'ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio, la fissazione di precisi limiti temporali. Una volta decorso però inutilmente tale termine, l'art. 34 stabilisce che la rimozione o la demolizione è necessariamente eseguita dal comune ma sempre a spese del responsabili dell'abuso.
demolizione parziale

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Il pericolo di danno alle parti non irregolari

immagine2 Il secondo comma dell'art. 34 del Testo Unico in materia edilizia, regolamenta il caso specifico in cui la demolizione della parte costruita in difformità al permesso accordato, sia inevitabilmente in pregiudizio alla struttura rimanente, non soggetta ad ordini di demolizione. In questi casi, il dirigente o il responsabile dell'ufficio ha il dovere di applicare una sanzione che, in caso di immobili residenziali, è pari al doppio del costo di produzione stimato, che viene stabilito a sua volta in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, con riguardo alla parte del fabbricato realizzato in difformità rispetto al permesso. In caso invece di immobili adibiti ad usi diversi da quello residenziale, la sanzione irrogata è pari al doppio del valore venale che viene determinato dall'agenzia del territorio. La norma tiene a precisare, al fine di circoscrivere l'ambito di applicabilità del citato dispositivo normativo, che anche in caso di difformità parziale della S.C.I.A. edilizia si applica l'ordine di demolizione e che non si ha parziale difformità quando si è in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare, il 2% delle misure rappresentate nel progetto approvato.

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    Calcolo della tempistica della verifica di fattibilità della demolizione parziale

    Calcolo della tempistica Il momento in cui si svolge la verifica della fattibilità è determinante per lo svolgimento della procedura di demolizione, per non incorrere in prescrizioni o prolungamenti smisurati dell'esecuzione stessa. Il punto di riferimento per il suddetto calcolo è il momento dell'irrogazione della sanzione relativa all'ordine di demolizione. Come è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza infatti, non è necessario attendere l'inadempimento del privato nel porre in esecuzione l'ordine di demolizione ma la fattibilità è naturalmente collegata all'irrogazione della sanzione. In tal senso si esprime la giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato, che di recente ha ribadito un orientamento già espresso con una sentenza del 2013, ora cristallizzato nella sentenza n. 1056/2015. Il Consiglio di Stato riconosce l'illogicità di un'ingiunzione demolitoria che sia emanata senza valutazione di fattibilità della demolizione parziale. Se così fosse si arriverebbe invero all'assurdo che l'amministrazione porrebbe in essere un'attività che solo a posteriori verificherebbe irrealizzabile. Al fine di scongiurare questo pericolo, la valutazione di fattibilità deve essere coeva rispetto al procedimento in esecuzione e quindi alla sanzione.


    Tempi della verifica di fattibilità della demolizione parziale: La giurisprudenza sul punto

    La giurisprudenza sul punto Non tutta la produzione giurisprudenziale è concorde sul punto della valutazione della fattibilità effettuata in fase precedente rispetto all'ordine di demolizione. Mentre infatti una parte della giurisprudenza considera l'irrogazione della sanzione successiva all'impossibilità di procedere alla demolizione e di conseguenza la relativa valutazione di improcedibilità precedente all'ordine demolitorio, un altro orientamento sostiene che l'ordinanza di demolizione debba essere precedente alla valutazione di fattibilità. Orbene anche il dibattito circa l'identificazione del soggetto che deve accollarsi l'onere di valutare la fattibilità è determinante ai fini della risoluzione della questione. Si esclude che sia la P.A. a doverlo determinare ma allo stesso tempo è necessaria un'istanza rivolta al privato di svolgere questa attività, che potrebbe non essere rispettata nei tempi. Di conseguenza solo nella fase esecutiva si potrà verificare il rispetto dell'ordine e, se è il caso, di infliggere la sanzione prevista dalla norma.



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