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In caso di fabbricato non produttivo di reddito fondiario, in cui il proprietario esercita la sua attività, o che è sfitto, il tributo spetta al proprietario. Così come per i possessori di fabbricati sfitti, o comunque tenuti a disposizione di qualunque categoria catastale, oppure costruiti e destinati alla vendita, ma non affittati. La stessa cosa è prevista per un'area fabbricabile, o un fabbricato in fase di ristrutturazione. Tutte le restanti tipologie di immobili e fabbricati, diverse da quelle elencate, prevedono un'imposta dell'80% per il proprietario. Nel caso in cui esso non abbia a disposizione l'immobile stesso, l'imposta sarà sempre dell'80% per il proprietario e in ciascuno di questi casi, se sono presenti più proprietari, il versamento deve sempre essere effettuato da uno solo di loro, con il vincolo di solidarietà.
La suddivisione del pagamento tra proprietario e inquilino avviene per le seconde case. L'inquilino deve avere un regolare contratto d'affitto registrato, con una durata superiore a sei mesi. La prima cosa da fare è verificare se, per il Comune in cui si trova l'immobile è previsto il pagamento della Tasi per le seconde case, o se le stesse sono esenti dal pagamento di questo tributo. Nel caso in cui sia previsto il pagamento, all'inquilino spetterà una quota di tributo compresa tra il 10% e il 30%, mentre al proprietario una quota compresa tra il 70% e il 90%. L'esatta percentuale viene stabilita da una delibera comunale, che non può prevedere, per l'inquilino, una quota inferiore al 10%. Inoltre, non è previsto il vincolo di solidarietà tra le due parti, quindi se l'inquilino non paga la sua quota, la stessa non può essere richiesta al proprietario. Perciò, l'inquilino è responsabile in prima persona e in caso di mancato pagamento, incorreranno le sanzioni. Il pagamento dell'imposta non spetta all'inquilino solo se l'importo da lui dovuto è inferiore a sei euro.
In genere, la casa coniugale viene assegnata ad uno dei due coniugi, separati o divorziati, molto spesso alla moglie, che ottiene anche la custodia dei figli. Quindi, il coniuge assegnatario viene considerato il titolare dell'abitazione e pertanto, gli spetta il pagamento dei tributi. Nel caso della Tasi, possono esserci due tipi di casistiche: se gli ex coniugi sono comproprietari, il pagamento riguarda entrambi, in base alle quote di possesso. Ma se l'ex coniuge a cui è stata assegnata l'abitazione non è proprietario di quote dell'immobile, la divisione del pagamento è simile a quella tra proprietario e inquilino. Quindi l'ex coniuge assegnatario deve pagare un'imposta compresa tra il 10% e il 30%, in base alle disposizioni della delibera comunale. L'anno scorso il MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze)ha rilasciato delle disposizioni in merito alle quali, l'ex coniuge assegnatario, essendo titolare del diritto d'abitazione, è il solo che paga la Tasi per l'abitazione principale. Ma, non avendo queste dichiarazioni, valenza legislativa, è consigliato verificare presso il Comune di riferimento quali sono le disposizioni a riguardo e comportarsi di conseguenza.
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