APE immobili esclusi

Cos’è l’APE e a cosa serve

L’attestato di prestazione energetica riguardo gli immobili (APE) è un documento messo per iscritto e sottoscritto da un soggetto qualificato al fine di valutare il consumo energetico di un particolare immobile sulla base di valori prestabiliti; la valutazione stessa eseguita dal così detto "certificatore energetico" segue una scala di valutazione che va da A a G. Al fine della valutazione finale, il professionista può valutare o il concreto consumo durante il corso dell’anno o il potenziale consumo previsto in rapporto alle necessità durante il corso delle differenti stagioni e l’utilizzo dell’acqua calda. Al termine della valutazione, il professionista incaricato può introdurre una appendice al testo nella quale inserire determinati consigli per un concreto miglioramento delle strutture atte al consumo di energia al fine di migliorarne il funzionamento. In caso di mancato rispetto degli obblighi imposti dalla legge, sono previste effettive e prestabilite sanzioni come conseguenza del recepimento della "Direttiva 2002/91/CE che la legge italiana ha introdotto mediante il D. Lgs. n. 192 del 2005" con cui si è stabilita, difatti, l’obbligatorietà APE in sostituzione dell’antecedente ACE. La presenza di sanzioni costituisce una tutela effettiva e chiara poiché trattandosi di una documentazione dotata di necessarietà a livello di presentazione che, dunque, deve essere in ogni caso fornita in tutte le fasi di pubblicità, compravendita, locazione o costruzione di un immobile, ricade nella sempre più accreditata tutela dell'acquirente.

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Immobili non soggetti all’APE per espressa previsione di legge.

attestato certificazione energetica L’obbligatorietà cui la legge italiana ha sottoposto gli edifici che considera come concretamente capaci di produrre un consumo di energia, presenta delle eccezioni. Esistono categorie di immobili che, per imposizione legislativa, non sono soggette all’obbligo dell’APE. Nella disposizione di legge gli edifici esclusi dall’obbligo di tale attestato sono i fabbricati isolati con superficie non superiore a 50 metri quadrati; gli edifici di tipo industriale e artigianale nel caso in cui il concreto consumo di energia sia dovuto a necessità relative alla sola produzione; gli edifici agricoli che si presentano privi di impianto per la fornitura di riscaldamento e/o raffreddamento degli ambienti; per ultimo sono esenti tutti quegli edifici citati dalla legge "art. 3, D.P.R. 26.8.1993, n. 412": edifici con finalità abitative per i quali si prevede una continua residenza come per caserme o collegi; quei tipi di edifici con finalità abitative per i quali si prevede un uso saltuario come alberghi e pensioni. La categoria di uffici e simili; edifici adibiti ad uso ospedaliero o rivolti ad attività di tipo associativo; i fabbricati destinati ad al commercio e simili; quegli edifici destinati ad ospitare attività sportive di qualsiasi genere.


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    Altri Edifici esclusi dalla obbligatorietà della documentazione

    ape Altri tipi di edifici sono esenti dalla obbligatorietà di assunzione della documentazione energetica poiché fanno parte di una lista espressamente voluta in conseguenza di linee guida nazionali. Tra gli altri si evidenziano quegli edifici che non presentano una propria e chiara capacità di costituire agio abitativo; un'altra categoria facente parte del medesimo insieme è costituita dai luoghi di culto; i ruderi per i quali è prevista una restrizione a carattere generale, che comporta in ogni caso una necessaria esplicita esclusione nell'atto notarile; fabbricati grezzi, si tratta di edifici che mancano di parti fondamentali a livello materiale di costruzione sia nel caso assenza di qualsiasi impianto interno sia nel caso in cui manchino i muri esterni.


    APE immobili esclusi: Edifici esclusi per interpretazione giuridica

    ape Alcune specifiche categorie di edifici sono state escluse dalla obbligatorietà di presentazione del documento relativo al consumo energetico e, è bene intendere, sono considerate tali sulla base di chiara interpretazione giuridica rispetto a determinate caratteristiche proprie del fabbricato; costituiscono un chiaro plus rispetto al primo D. legislativo. 192 del 2005. Si tratta di

    - edifici marginali:incapaci di sfruttare in qualsiasi modo e per qualunque motivo l’energia;

    - manufatti: tutti quegli edifici impossibili da considerare quali vere e proprie costruzioni non costituiscono un ambiente atto al consumo energetico;

    - edifici non agibili: fabbricati che per chiara configurazione non hanno la capacità essere utilizzati in alcun modo e risultano privi di consumo energetico.


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